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Imposta Comunale sugli Immobili (ICI)
L’imposta comunale sugli immobile ICI è dovuta annualmente da tutti coloro
che possiedono fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli, siti nel
territorio dello Stato, come proprietari oppure come titolari di diritti reali
di godimento (caso di usufrutto).
Sono esenti dall’imposta comunale sugli immobili, per tutto il periodo dell’anno
durante il quale sussistono le situazioni sotto elencate:
• Immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni,
dalle comunità montane, dalle unità sanitarie locali, dalle camere di commercio.
• Gli immobili classificabili nel gruppo catastale E (stazioni, ponti e fari).
• Fabbricati con destinazione ad uso culturale (musei, biblioteche, archivi e
altri aperti al pubblico).
• Fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto comprensive delle
loro pertinenze (oratori, abitazione del titolare della parrocchia, campi da
gioco ).
• Fabbricati di proprietà della Santa Sede.
• I fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni
internazionali.
• I fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili.
• Immobili utilizzabili da enti non commerciali.
• Terreni agricoli ricadenti in aree montane.
Essa viene determinata in relazione alle caratteristiche degli immobili e alla
situazione di possesso ed è pagata a ciascun comune nel quale è sito l’immobile
stesso.
Il valore imponibile delle abitazioni (e delle pertinenze, come i box) si
ottiene moltiplicando la rendita catastale, maggiorata del 5%, per 100.
Per i negozi le rendite, maggiorate del 5%, si moltiplicano per 34, mentre per
gli uffici (A/10) il moltiplicatore è 50.
I terreni agricoli soggetti a Ici sono solo quelli effettivamente adibiti
all'attività imprenditoriale agricola (coltivazione, silvicoltura, allevamento,
trasformazione e vendita dei prodotti). Non pagano l'Ici i terreni incolti,
coltivati a uso personale (è il caso di orticelli e giardini) e le aree verdi
considerate pertinenze di fabbricati.
I Comuni possono fissare aliquote diverse in relazione al tipo di immobile e
prevedere aliquote agevolate, anche inferiori al 4 per mille, per tre anni
dall'inizio dei lavori in favore dei proprietari che eseguono interventi rivolti
ai seguenti fini:
• Recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili;.
• Recupero di immobili di interesse artistico o architettonico dei centri
storici.
• Realizzazione di autorimesse o posti auto.
• Utilizzo di sottotetti.
Dal 2001 il pagamento dell'imposta continua ad avvenire in due rate che scadono
rispettivamente entro il 30 giugno e il 20 dicembre; cambia però il sistema di
determinazione dell'acconto.
La prima rata sale infatti dal 45% al 50% dell'importo complessivo. Inoltre, la
base su cui calcolare il 50% è data dall'imposta dovuta e pagata (secondo le
aliquote e le detrazioni) nell'anno precedente. Se il possesso è stato parziale
l'imposta va comunque rapportata ai dodici mesi. L'eventuale conguaglio sarà
effettuato dal primo al 20 dicembre, in occasione del versamento a saldo. Per il
contribuente, il vantaggio del nuovo sistema di calcolo è quello di avere più
tempo per reperire ed esaminare le delibere sulle aliquote e regolamenti dei
comuni presso i quali sono ubicate le unità immobiliari.
L'imposta deve essere calcolata sulla base dei mesi di possesso del dell’anno in
corso; il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni
è calcolato per intero.
Ad esempio, il contribuente che ha acquistato un immobile il 20 aprile dovrà
versare, tra giugno e dicembre, l'Ici relativa agli otto mesi di possesso
dell'immobile (maggio-dicembre).
Il versamento del tributo deve avvenire con l'indicazione dei due decimali
effettuando l'arrotondamento della seconda cifra decimale con il seguente
criterio: se la terza cifra e' uguale o superiore a 5, l'arrotondamento al
centesimo va effettuato per eccesso, mentre, se la terza cifra e' inferiore a 5
l'arrotondamento va effettuato per difetto.
In ogni caso non e' dovuto alcun pagamento se l'I.C.I. da versare e' uguale o
inferiore a Euro 2,07 (ma ogni comune puo' deliberare un importo minimo di
versamento superiore a Euro 2,07).
Le persone non residenti nel territorio dello Stato possono effettuare il
versamento dell'imposta dovuta per l'intero anno, in unica soluzione, entro il
20 dicembre, con applicazione degli interessi del 2,5% sull'importo il cui
pagamento è stato differito. Questi contribuenti possono versare l'imposta
direttamente dall'estero tramite bonifico bancario oppure vaglia internazionale
ordinario o vaglia internazionale di versamento in conto corrente, secondo le
modalità previste da un apposito decreto interministeriale.
Si ricorda che nel caso in cui il contribuente possieda immobili in più comuni,
deve effettuare distinti versamenti per ciascun comune impositore.
Relativamente alla compilazione del bollettino di versamento è opportuno
evidenziare che:
• nello spazio dedicato al "numero dei fabbricati" va indicato il numero delle
unità immobiliari per le quali viene effettuato il pagamento;
• nello spazio riservato all’ "abitazione principale" va indicato solo l’importo
dovuto per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del
contribuente;
• vanno indicati nello spazio dedicato agli "altri fabbricati", gli importi
dovuti per le pertinenze dell’abitazione principale, nonché quelli dovuti per le
unità immobiliari assimilate;
• nello spazio dedicato alla "detrazione per l’abitazione principale" va
indicato l’importo complessivo delle detrazioni d’imposta computate agli effetti
della determinazione dell’Ici da versare. L’importo comprende quindi anche la
detrazione spettante per le unità immobiliari considerate abitazioni principali.
La detrazione spetta a ciascun soggetto proporzionalmente alla quota per la
quale si verifica la destinazione all’abitazione principale, in altri termini,
se per tutto l’anno vi è la coabitazione di tre comproprietari in parti uguali a
ciascuno di essi spetta la detrazione per l’abitazione principale; se di questi
tre comproprietari, solo due invece coabitano per tutto l’anno a ciascuno di
essi compete la detrazione per l’abitazione principale;
• qualora il pagamento venisse effettuato in un’ unica soluzione annuale, vanno
entrambe barrate le caselle "versamento in acconto "e "versamento in saldo".
Vale la pena di ricordare che il coniuge superstite vanta, come previsto dal
Codice civile, il diritto di abitazione sulla casa di famiglia.
Deve quindi pagare interamente l'Ici dalla morte del coniuge, anche se ci sono
altri eredi che continuano a convivere con lui (i figli, ad esempio). Al coniuge
spetta anche per intero la detrazione prima casa.
Per gli altri immobili tutti gli eredi pagano da subito, pro quota, la loro Ici,
ciascuno con un versamento separato.
Uno di essi ne presenterà una anche a nome del defunto, compilando il quadro
riservato al "denunciante" con i propri dati.
Se la morte è avvenuta quest'anno, niente dichiarazione, ma da subito versamenti
distinti: uno a nome del defunto e uno degli eredi, ciascuno per i rispettivi
periodi di possesso.
Paga l'Ici come abitazione principale anche il coniuge separato o divorziato cui
viene assegnato l'alloggio di famiglia, indipendentemente da chi ne sia il
proprietario o dalle quote di possesso.
Le attuali norme prevedono forti riduzioni nelle sanzioni applicabili a chi
spontaneamente si regolarizza. Chi non effettua in tutto o in parte i versamenti
dovuti alle scadenze previste è soggetto ad una sanzione amministrativa pari al
30% dell’importo non versato più i seguenti interessi semestrali:
• il 4,5% dal primo gennaio al 31 dicembre 1993;
• il 3% dal primo gennaio 1994 al 31 dicembre 1996;
• il 2,5% dal primo gennaio 1997 in poi.
Nel caso in cui il versamento sia effettuato con un ritardo fino a 30 giorni la
sanzione si riduce ad 1/8, pari cioè al 3,75% dell’imposta dovuta e non versata.
Nel caso in cui il versamento sia effettuato dal 31° giorno fino ad 1 anno, la
sanzione del 30% si riduce ad 1/5, pari al 6%.
La cifra da versare sarà pari alla somma di dovuto e non versato, sanzione
amministrativa, interessi giornalieri fino al giorno del pagamento.
E-Mail:
flssneda@hotmail.com
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