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A V V I S O 

 

PER TUTTI GLI IMMESSI IN RUOLO

LA DOCUMENTAZIONE DI RITO RICHIESTA DALLE SEGRETERIE

E' AUTODICHIARABILE TRANNE CHE PER IL CERTIFICATO MEDICO

IN SEDE E' DISPONIBILE IL MODULO UNICO PER LE DICHIARAZIONI

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Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania -Provveditorato agli Studi di Napoli Via Settembrini n. 79- 80139 NAPOLI -Tel. 5576111 -Fax 5576393

Circ. n. 261

Prot. n. 18034

Uffici ruolo docenti

Napoli, 03/07/2001

Ai DIRIGENTI SCOLASTICI

NAPOLI E PROVINCIA

 

Oggetto: Periodo di prova e anno di formazione del personale docente immesso in ruolo nell'anno scolastico      2000/2001.

Pervengono a questo Ufficio numerosi quesiti relativi all'oggetto su questioni ricorrenti e generalizzate. Pertanto si precisa quanto segue:

1. Sono tenuti all'anno di formazione (180 giorni con tutor + corso di formazione + discussione finale con il Comitato per la valutazione del servizio) tutti i docenti immessi in ruolo per concorso (anche per soli titoli). Invece coloro che sono stati immessi in ruolo ope legis (tra questi rientra il personale che abbia ottenuto il passaggio a ruolo superiore in occasione della procedura di mobilità) sono tenuti al solo periodo di prova (unicamente 180 giorni di servizio);

2. ai fini del compimento dei prescritti 180 giorni di servizio necessari al superamento del periodo di prova, nel caso che l'immissione in ruolo nell'anno 2000/2001 sia avvenuta in ritardo rispetto all'inizio dell'anno scolastico nel computo dei giorni utili vanno annoverati anche quelli successivi al 1/9/2000 e fino all'effettiva assunzione in servizio di ruolo, purchè prestati in insegnamento non di ruolo per la stessa classe di concorso o per materia affine (l'affinità tra due classi di concorso è data dall'identità del titolo di studio di cui sia in possesso l'interessato per insegnare in entrambe: v. in tal senso Circ. prot. n. 39/segr.dir. pers. del 28/5/2001);

3. coloro che sono soggetti all'anno di formazione, secondo quanto chiarito con la Circ. min. n. 267 dellO/9/1991, per poter superare il periodo di prova e l'anno di formazione, devono necessariamente prestare servizio per almeno 180 giorni nell'anno scolastico: in caso contrario la prova è rinviata al successivo o ai successivi anni scolastici. Invece all'obbligo di partecipare al corso di formazione si può eccezionalmente derogare (senza più dovervi sottostare nell'anno scolastico successivo), nel caso in cui la mancata partecipazione ai relativi corsi sia dovuta a causa di forza maggiore (es. maternità o mancata organizzazione del corso per problemi organizzativi dell' Amministrazione): in tali casi gli interessati saranno ammessi alla discussione finale col Comitato per la valutazione del servizio, per poi ottenere la conferma in ruolo. Invece nel caso inverso, in cui l'interessato abbia partecipato al corso di formazione, ma non prestato i 180 giorni di servizio prescritti per il superamento del periodo di prova, egli nel successivo anno scolastico non dovrà più ripetere il corso, ma solo prestare servizio per 180 giorni.

Infine si fa presente che, anche se sono richiesti 180 giorni di servizio per la validità dell'anno scolastico di prova o di formazione, la prova si intende superata in ogni caso dal 1° settembre successivo e non in corso di anno scolastico, alla data di maturazione dei 180 giorni.

 

 

 

 

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