Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per il personale della scuola

Prot. n. 207/ATA
ex Uff. VIII D.G.P.
Roma, 28 aprile 2004

Oggetto: Contratti di Collaborazione Coordinata e Continuativa - Chiarimenti relativi all'applicazione dell'Intesa stipulata il 30/09/2002 dall'Amministrazione con i Sindacati.


 

In riferimento a numerose richieste di chiarimenti relative ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al D.M. 66 del 20/04/2001 e all' Intesa stipulata con le OO.SS. il 30/09/2002 e a seguito del recente incontro con le OO.SS della scuola e di categoria, si reputa opportuno precisare quanto segue:

1.  RINNOVO PRECEDENTE CONTRATTO E SUA DURATA

I Dirigenti Scolastici, qualora non l'abbiano fatto, sono tenuti a far proseguire dall' 1/01/2004 al 31/12/2004, senza soluzione di continuità, i precedenti contratti già stipulati e scaduti il 31/12/2003 in applicazione del citato DM 66/2001 e del comma 93 dell'art 3 della legge n.350 del 24 dicembre 2003 ( legge finanziaria anno 2004) che ne ha previsto il rifinanziamento specifico per l'anno 2004. Pertanto i contratti stipulati in difformità dovranno essere rinnovati e adeguati a quanto sopra detto.
Inoltre i Dirigenti Scolastici non dovranno dar luogo a sospensione nell'erogazione del pagamento di quanto dovuto ai soggetti titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, corrispondendo, ove non vi abbiano provveduto, i ratei finora maturati.

2.  MALATTIA O ALTRI EVENTI COMPORTANTI IMPOSSIBILITA'
     TEMPORANEA DELLA PRESTAZIONE


Si richiama l'attenzione dei Dirigenti Scolastici sulla puntuale applicazione di quanto previsto dall'art 8, punto 2 dell'Intesa e in particolare:

Per quanto riguarda la malattia si fa presente che il collaboratore dovrà darne tempestiva comunicazione alla scuola e documentarla entro le 48 ore con certificazione sanitaria. Inoltre,il soggetto interessato non va sottoposto a visita di controllo.
Si precisa, altresì, che:
la malattia, fino a un massimo di 60 giorni nell'anno solare, non comporta decurtazione del compenso e non è soggetta ad obbligo di recupero di attività non espletata. Qualora sia stata effettuata la decurtazione, la somma dovrà essere restituita all'interessato a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'Intesa ( 1/1/2003).
Per la malattia eccedente i 60 giorni nell'anno solare, qualora le parti non abbiano concordato diverse modalità di recupero delle attività non espletate e riferite al periodo interessato, il rapporto di collaborazione resta sospeso senza erogazione di compenso.
Per quanto riguarda la maternità si precisa che è prevista l'astensione obbligatoria retribuita dall'INPS per complessivi 5 mesi, compresi tra i due mesi precedenti la data presunta del parto e i quattro mesi successivi alla data effettiva. Inoltre, nel caso di allattamento, il personale interessato ha diritto a concordare con il Dirigente Scolastico adeguate modalità di svolgimento della collaborazione senza che ciò pregiudichi il compenso stabilito.
Per gravi e comprovati motivi, per congedi parentali e per matrimonio la prestazione resta sospesa, entro un limite massimo di 30 giorni all'anno, senza diritto al compenso.

3.  MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA COLLABORAZIONE

La collaborazione va svolta secondo quanto puntualmente previsto dall'art 5 dell'Intesa.
Pertanto il contratto di collaborazione, per sua natura, non consente apposizioni di clausole che potrebbero far assumere al rapporto stesso le caratteristiche proprie di un contratto di lavoro subordinato. Di conseguenza il committente non dovrà adottare formalità riguardanti l'indicazione del numero di ore settimanali di collaborazione, né rilevare l'orario giornaliero di presenza del collaboratore. Nei casi in cui, per lo svolgimento del progetto, sia funzionale garantire la presenza del collaboratore presso una sede indicata dal committente, si predisporrà un indicazione di presenza giornaliera e/o settimanale, a cura del collaboratore stesso, all'interno degli orari di apertura delle sedi scolastiche.

4.  RECUPERO PSICO - FISICO

La modalità e i tempi di godimento del periodo di recupero psico-fisico di 30 giorni annui vanno concordati tra il Dirigente Scolastico e il collaboratore tenendo conto del progetto programmato da svolgere.
Di conseguenza il Dirigente Scolastico non può richiedere all'interessato il recupero per sospensione dell'attività di collaborazione nei giorni di riposo psico-fisico, in quelli festivi e nei prefestivi se l'attività della scuola è articolata su cinque giorni settimanali.

I Direttori Generali Regionali, avvalendosi in ambito provinciale dei competenti Coordinatori preposti ai Centri Servizi Amministrativi interessati, sono invitati a far rispettare dalle parti, Dirigente Scolastico e collaboratore, richiamandole alla personale responsabilità, le disposizioni previste dal DM 66/2001, dall'intesa del 30/09/2002 ( pubblicati sulla rete INTRANET) e da quanto indicato con la presente nota.

Al fine di assicurare la massima diffusione la presente nota viene pubblicata sulla rete INTRANET.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Cosentino