Dipartimento per
l'Istruzione
Direzione Generale per il personale della scuola
| Prot. n. 207/ATA ex Uff. VIII D.G.P. |
Roma, 28 aprile 2004 |
Oggetto: Contratti di Collaborazione Coordinata e Continuativa - Chiarimenti relativi all'applicazione dell'Intesa stipulata il 30/09/2002 dall'Amministrazione con i Sindacati.
In riferimento a numerose richieste di chiarimenti relative
ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al
D.M. 66 del 20/04/2001 e all' Intesa stipulata con le OO.SS. il 30/09/2002 e
a seguito del recente incontro con le OO.SS della scuola e di categoria, si
reputa opportuno precisare quanto segue:
1. RINNOVO PRECEDENTE CONTRATTO E SUA DURATA
I Dirigenti Scolastici, qualora non l'abbiano fatto, sono tenuti a far
proseguire dall' 1/01/2004 al 31/12/2004, senza soluzione di continuità, i
precedenti contratti già stipulati e scaduti il 31/12/2003 in applicazione del
citato DM 66/2001 e del comma 93 dell'art 3 della legge n.350 del 24 dicembre
2003 ( legge finanziaria anno 2004) che ne ha previsto il rifinanziamento
specifico per l'anno 2004. Pertanto i contratti stipulati in difformità dovranno
essere rinnovati e adeguati a quanto sopra detto.
Inoltre i Dirigenti Scolastici non dovranno dar luogo a sospensione
nell'erogazione del pagamento di quanto dovuto ai soggetti titolari di contratti
di collaborazione coordinata e continuativa, corrispondendo, ove non vi abbiano
provveduto, i ratei finora maturati.
2. MALATTIA O ALTRI EVENTI COMPORTANTI IMPOSSIBILITA'
TEMPORANEA DELLA PRESTAZIONE
Si richiama l'attenzione dei Dirigenti Scolastici sulla puntuale applicazione di
quanto previsto dall'art 8, punto 2 dell'Intesa e in particolare:
Per quanto riguarda la malattia si fa presente che il collaboratore dovrà
darne tempestiva comunicazione alla scuola e documentarla entro le 48 ore con
certificazione sanitaria. Inoltre,il soggetto interessato non va sottoposto a
visita di controllo.
Si precisa, altresì, che:
la malattia, fino a un massimo di 60 giorni nell'anno solare, non
comporta decurtazione del compenso e non è soggetta ad obbligo di recupero di
attività non espletata. Qualora sia stata effettuata la decurtazione, la somma
dovrà essere restituita all'interessato a decorrere dalla data di entrata in
vigore dell'Intesa ( 1/1/2003).
Per la malattia eccedente i 60 giorni nell'anno solare, qualora le parti
non abbiano concordato diverse modalità di recupero delle attività non espletate
e riferite al periodo interessato, il rapporto di collaborazione resta sospeso
senza erogazione di compenso.
Per quanto riguarda la maternità si precisa che è prevista l'astensione
obbligatoria retribuita dall'INPS per complessivi 5 mesi, compresi tra i due
mesi precedenti la data presunta del parto e i quattro mesi successivi alla data
effettiva. Inoltre, nel caso di allattamento, il personale interessato ha
diritto a concordare con il Dirigente Scolastico adeguate modalità di
svolgimento della collaborazione senza che ciò pregiudichi il compenso
stabilito.
Per gravi e comprovati motivi, per congedi parentali e per matrimonio la
prestazione resta sospesa, entro un limite massimo di 30 giorni all'anno, senza
diritto al compenso.
3. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA COLLABORAZIONE
La collaborazione va svolta secondo quanto puntualmente previsto dall'art 5
dell'Intesa.
Pertanto il contratto di collaborazione, per sua natura, non consente
apposizioni di clausole che potrebbero far assumere al rapporto stesso le
caratteristiche proprie di un contratto di lavoro subordinato. Di conseguenza il
committente non dovrà adottare formalità riguardanti l'indicazione del numero di
ore settimanali di collaborazione, né rilevare l'orario giornaliero di presenza
del collaboratore. Nei casi in cui, per lo svolgimento del progetto, sia
funzionale garantire la presenza del collaboratore presso una sede indicata dal
committente, si predisporrà un indicazione di presenza giornaliera e/o
settimanale, a cura del collaboratore stesso, all'interno degli orari di
apertura delle sedi scolastiche.
4. RECUPERO PSICO - FISICO
La modalità e i tempi di godimento del periodo di recupero psico-fisico di 30
giorni annui vanno concordati tra il Dirigente Scolastico e il collaboratore
tenendo conto del progetto programmato da svolgere.
Di conseguenza il Dirigente Scolastico non può richiedere all'interessato il
recupero per sospensione dell'attività di collaborazione nei giorni di riposo
psico-fisico, in quelli festivi e nei prefestivi se l'attività della scuola è
articolata su cinque giorni settimanali.
I Direttori Generali Regionali, avvalendosi in ambito provinciale dei competenti
Coordinatori preposti ai Centri Servizi Amministrativi interessati, sono
invitati a far rispettare dalle parti, Dirigente Scolastico e collaboratore,
richiamandole alla personale responsabilità, le disposizioni previste dal
DM 66/2001, dall'intesa del 30/09/2002 ( pubblicati sulla rete INTRANET) e
da quanto indicato con la presente nota.
Al fine di assicurare la massima diffusione la presente nota viene pubblicata
sulla rete INTRANET.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Cosentino