Dipartimento per l'istruzione
Direzione generale del personale della scuola
Circolare ministeriale n. 12
Prot. n. 189 |
Roma, 5 febbraio 2004
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Oggetto: Legge n. 186
del 18 luglio 2003 - Costituzione elenchi per la formazione delle
Commissioni giudicatrici del concorso per titoli ed esami per
l'accesso ai ruoli del personale docente della religione cattolica
delle scuole di ogni ordine e grado.
Nell'imminenza dello
svolgimento del concorso riservato, di cui all'art. 5 della legge n. 186
del 18 luglio 2003, si rende necessario predisporre nuovi elenchi di
aspiranti alla nomina a presidente e componente le commissioni
giudicatrici, in sostituzione degli elenchi pregressi venuti a scadenza.
La legge n. 186/03 istituisce due distinti ruoli regionali del
personale docente della religione cattolica, corrispondenti uno alla
scuola secondaria e l'altro alla scuola dell'infanzia ed elementare;
pertanto, ai sensi dell'art. 3, per l'accesso a ciascun ruolo si dovrà
costituire una specifica Commissione giudicatrice, presieduta da un
docente universitario, un ispettore tecnico o da un dirigente
scolastico, che abbia superato il periodo di prova e presti servizio
nell'ambito della Regione in cui si svolge il concorso. La Commissione è
composta da due docenti, con almeno 5 anni di anzianità nel ruolo,
titolari, rispettivamente, nella scuola secondaria o nella scuola
dell'infanzia ed elementare, in servizio nella Regione di svolgimento
del concorso. Costituisce titolo preferenziale aver maturato certificata
esperienza in qualità di Presidente o componente di commissione in
precedenti concorsi ordinari o riservati.
Ai sensi dell'art. 5 le commissioni debbono accertare la
conoscenza dell'ordinamento scolastico, degli ordinamenti didattici e
pedagogici relativi agli ordini e ai gradi di scuola ai quali si
riferisce il concorso, nonché degli elementi essenziali della
legislazione scolastica.
Almeno un componente la commissione deve essere di sesso
femminile, salvo motivata impossibilità.
Alla commissione è assegnato un segretario individuato tra il
personale amministrativo dell'area C o B.
Qualora il numero dei candidati superi le 500 unità si
costituiscono, con le stesse modalità, sottocommissioni che saranno
coordinate da un docente universitario, da un ispettore tecnico o da un
dirigente scolastico.
Possono far parte delle commissioni anche coloro che sono stati
collocati a riposo da non più di tre anni, alla data di indizione della
procedura concorsuale, e non abbiano superato il 70° anno di età, al
momento dell'inizio del concorso.
I Direttori degli Uffici scolastici regionali dispongono le
nomine, sorteggiando i nominativi da distinti elenchi, formulati sulla
base delle domande pervenute, dando precedenza assoluta nel sorteggio
all'elenco di chi rinuncia all'esonero dagli obblighi di servizio.
In mancanza di aspiranti alla nomina il Direttore competente
nomina, fuori elenco, personale di sua fiducia.
Costituiscono motivi di incompatibilità:
a) aver riportato condanne penali o avere in corso procedimenti
penali;
b) avere procedimenti disciplinari in corso;
c) avere subito una delle sanzioni disciplinari previste dall'art. 492
del T.U., di cui al D.Leg.vo n. 297/94, per il personale della scuola, e
dall'art. 87 del R.D. n. 1592 del 31 agosto 1933, per i docenti
universitari. Le sanzioni disciplinari dell'avvertimento scritto e della
censura, ove sia avvenuta la riabilitazione di cui all'art. 501 del
citato T.U. n. 297/94, non costituiscono impedimento all'eventuale
nomina;
d) ricoprire cariche politiche o sindacali;
e) essere parenti o affini entro il quarto grado di uno o più
concorrenti (art. 433, T.U. n. 297/94).
Le domande di partecipazione alle commissioni esaminatrici vanno
indirizzate al Direttore dell'Ufficio scolastico regionale della sede di
servizio. Per il personale in quiescenza la sede di servizio è l'ultima
ottenuta.
Nella domanda gli interessati debbono indicare i propri dati
anagrafici, la sede di servizio, la titolarità dell'insegnamento, il
titolo preferenziale, l'assenza di incompatibilità e l'eventuale
decorrenza del collocamento a riposo. Essi dovranno, altresì, dichiarare
se intendano rinunciare all'esonero dagli obblighi di servizio, ai fini
della corresponsione del compenso previsto dall'art. 404 del T.U., di
cui al D.lg.vo n. 297/1994.
I Dirigenti scolastici e gli Ispettori tecnici invieranno le
istanze direttamente al competente Direttore dell'Ufficio scolastico
regionale, che verificherà l'assenza di eventuali impedimenti; i docenti
universitari e i docenti di ogni ordine e grado le invieranno tramite,
rispettivamente, il Rettore e il Dirigente scolastico, i quali, in
calce, esprimeranno il proprio motivato parere.
Le SS.LL. fisseranno, con proprio decreto, il termine di
scadenza della presentazione delle domande e, in base al numero e alla
provenienza delle medesime, la sede in cui si svolgeranno le prove
concorsuali, dandone tempestiva diffusione mediante affissione all'albo
degli Uffici scolastici periferici, via INTRANET e INTERNET, secondo le
indicazioni che saranno fornite al riguardo dal Sistema informativo.
IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe COSENTINO