Dipartimento per l'istruzione
Direzione generale per il personale della scuola - Ufficio III
| Prot. n. 338 | Roma, 29 luglio 2004 |
Oggetto: Graduatorie permanenti - Emendamenti approvati in sede di conversione del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136 nella legge 27 luglio 2004, n. 186.
Nel provvedimento indicato in oggetto, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2004, sono inserite alcune disposizioni,
che modificano o interpretano precedenti norme riguardanti le graduatorie
permanenti del personale docente ed educativo.
Nell'attuale fase che vede fortemente impegnati gli uffici scolastici
nella rideterminazione delle medesime graduatorie, si ritiene opportuno
segnalare le disposizioni in esame, di seguito elencate, fornendo a supporto
dell'attività degli Uffici stessi, utili indicazioni operative.
1. "Per l'anno scolastico 2004-2005 il termine del 31
luglio di cui all'articolo 4 commi 1 e 2 del decreto-legge 3 luglio 2001, n.255,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n.333, è fissato al
25 agosto 2004."
La norma dispone il differimento del termine dal 31 luglio al 25 agosto
2004.
Il differimento consentirà, la possibilità di rideterminare le graduatorie
permanenti entro un termine più ampio e, di conseguenza, di procedere alla loro
utilizzazione per le assunzioni in ruolo nei tempi previsti e, ove possibile,
per il conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività
didattiche restando salvo, superato il nuovo termine del 25 agosto,
l'affidamento di queste ultime operazioni ai dirigenti scolastici.
2. "L'articolo 1, comma 1 del decreto legge 7 aprile
2004, n.97, convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n.143, si
interpreta nel senso che la rideterminazione delle graduatorie permanenti
dell'ultimo scaglione previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto
legge 3 luglio 2001, n.255, convertito con modificazioni dalla legge 20 agosto
2001, n.333, è riferita, per quanto concerne i soli titoli di servizio,
esclusivamente a quelli prestati a partire dall'anno scolastico 2003-2004."
La norma dispone un doppio regime temporale per la valutazione dei titoli
di servizio degli aspiranti inclusi in 3ª fascia.
La valutazione, infatti, dovrà essere effettuata sulla base delle
precedenti tabelle per gli anni scolastici sino al 2002/2003 compreso mentre,
per il periodo successivo, e sino al 21 maggio 2004, sulla base della nuova
tabella annessa alla legge 143/2004.
In tale attività va distinta la situazione degli aspiranti già inseriti in
graduatoria negli anni precedenti che hanno aggiornato il proprio punteggio, da
quella di coloro che sono stati inseriti per la prima volta quest'anno.
Nel primo caso, per gli anni precedenti al 2003/2004 andrà ripristinato il
punteggio precedentemente assegnato per titoli di servizio sulla base della
precedente tabella e valutato il servizio successivo sulla base della nuova. Il
Sistema Informativo provvederà, entro breve termine, a ripristinare il punteggio
per i servizi pregressi per tutte quelle situazioni che gli uffici non avranno
provveduto a modificare autonomamente. Si richiama a tal proposito la nota
tecnica già emanata dal Gestore del Sistema Informativo e pubblicata sulla rete
INTRANET.
Per gli aspiranti inseriti per la prima volta quest'anno, l'eventuale
servizio prestato antecedentemente all'a.s. 2003/2004, se già valutato o in
corso di valutazione sulla base della nuova tabella, andrà ricalcolato
manualmente sulla base della vecchia tabella. Va rammentato tuttavia che i nuovi
inseriti sono, per la quasi totalità, abilitati SSIS il cui servizio, come è
noto, nel biennio di frequenza della SSIS, non può essere comunque valutato. Ad
ogni buon fine, il Sistema Informativo produrrà un'apposita stampa di controllo
che evidenzierà gli aspiranti interessati.
1. "Il punto B.3), lettera b-bis della tabella di
valutazione annessa al decreto legge 7 aprile 2004, n.97 convertito con
modificazioni dalla legge 4 giugno 2004 n.143, si interpreta nel senso che il
servizio prestato nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e in qualità
di personale educativo è valutabile esclusivamente per le graduatorie relative a
tali tipi di scuole o di attività; analogamente, il servizio prestato nella
scuola secondaria di primo e di secondo grado è valutabile esclusivamente per le
graduatorie relative a tali tipi di scuole. Il punto B.3), lettera h) della
tabella di cui al precedente periodo si interpreta nel senso che il servizio
valutabile in misura doppia è esclusivamente quello prestato nella sede
scolastica ubicata in comune classificato come di montagna, situata al di sopra
dei seicento metri e non anche quello prestato in altre sedi diverse della
stessa scuola".
La norma, nel primo periodo, dispone che il servizio aspecifico può essere
utilizzato solo nell'ambito di due distinti settori: infanzia, primaria ed
educativo; secondaria di 1° e 2° grado.
Pertanto con riguardo all'a.s. 2003/2004, andrà annullato l'eventuale
servizio già valutato in difformità alla disposizione citata, che andrà invece
ricondotto d'ufficio, salvo diversa indicazione dell'interessato, nell'ambito
del settore di competenza indicato dalla nuova normativa. Il Sistema Informativo
produrrà un'apposita stampa di controllo.
Per quanto concerne l'opzione per servizi contemporanei, peraltro già
effettuata a suo tempo dagli interessati, si precisa che l'obbligo della scelta
riguarda soltanto il periodo suindicato.
Relativamente al secondo periodo dell'art. 8 nonies, 1° comma, afferente
al punto B3) lettera h) della tabella di valutazione, si fa presente che, in
applicazione delle citate nuove disposizioni, i relativi servizi sono valutabili
in misura doppia solo a decorrere dal 18/05/2003 e i servizi prestati in data
anteriore, quindi, vanno rideterminati in base alle previgenti tabelle di
valutazione. Risulta inoltre ristretto l'ambito di applicazione delle norme che
prevedono la super-valutazione per il servizio prestato nelle scuole di
montagna.
In quest'ultimo caso infatti la super-valutazione spetta solo a chi ha
prestato servizio in una sede scolastica situata in un comune di montagna e
ubicata al di sopra dei 600 metri, e non anche a chi ha prestato servizio in
un'altra sede della stessa istituzione scolastica.
Ciascun C.S.A. provvederà alle puntuali verifiche delle dichiarazioni di
sevizio presentate dagli interessati, attribuendo il punteggio effettivamente
spettante, ovvero, procedendo, nel caso di dichiarazione incompleta, alla
necessaria regolarizzazione, acquisendo dagli interessati gli elementi mancanti
per l'esatta valutazione del servizio.
Ovviamente, anche in tutti gli altri casi in cui non sia possibile
procedere d'ufficio, le SS.LL assumeranno contatti con gli interessati per la
necessaria regolarizzazione.
La presente nota sarà pubblicata sul sito INTERNET del MIUR e nella rete
INTRANET.
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.
IL CAPO DIPARTIMENTO
Pasquale CAPO