GRADUATORIE PERMANENTI
a.s. 2004/2005
F.A.Q. - dal Ministero
(11 giugno 2004)
1. Le norme contenute nella legge di conversione
riguardanti la tabella di valutazione dei titoli relativa alla terza fascia
delle graduatorie permanenti hanno valore retroattivo?
Sì, come esplicitamente dispone l'art. 1 della legge, limitatamente alla terza
fascia della predetta graduatoria: "a decorrere dall'a.s. 2004/2005 le
graduatorie..........sono rideterminate............".
2. E' valido il servizio prestato in ordini di scuola
diversi, ad esempio il servizio prestato per la graduatoria nella scuola
primaria per le graduatorie di scuola secondaria e viceversa?
Si, a norma della lettera B3. B bis il servizio prestato nelle scuole statali o
paritarie, indifferentemente in classe di concorso o posto di insegnamento
diverso da quello cui si riferisce la graduatoria, sia esso di ruolo o non di
ruolo, ivi compreso quello riguardante il personale educativo, è valutato nella
misura del 50%.
3. E' valido il servizio prestato nell'insegnamento
della religione cattolica?
No, per la tipologia di cui trattasi non è prevista la compilazione di una
apposita graduatoria permanente, prevista, invece, per le classi di concorso e
posti di insegnamento, di cui all'art. 401 del D.Leg.vo n. 297/94, anche in
considerazione della specificità delle norme che regolano il reclutamento del
relativo personale.
4. Quale è il periodo massimo di servizio e,
conseguentemente, il punteggio massimo complessivamente attribuibile per anno
scolastico per servizio d'insegnamento?
La norma di riferimento è quella del punto B1 della tabella di valutazione: "per
il servizio d'insegnamento...............sono attribuiti................fino ad
un massimo di 12 punti per anno scolastico". I 12 punti corrispondono al massimo
raggiungibile, complessivamente per ciascun anno scolastico, per un servizio
specifico prestato per sei mesi. In caso di cumulo tra servizi specifici e non
specifici, la valutazione, per ciascun anno scolastico non potrà superare i sei
mesi. Pertanto, chi per ciascun anno scolastico ha un servizio in eccedenza ai 6
mesi, dovrà , mediante la dichiarazione di cui alla sez. c del modello B,
chiedere la rideterminazione del punteggio..
5. Qualora nelle dichiarazioni dell'aspirante siano
riscontrate dal CSA contraddittorietà o irregolarità, si può provvedere ad una
regolarizzazione delle dichiarazioni medesime?
In considerazione della portata estremamente innovativa delle disposizioni
contenute nella legge di conversione del decreto legge 7 aprile 2004 e della
conseguente complessità delle numerose dichiarazioni da effettuare, è
confermata, ai sensi dell'art. 11, comma 4 del D.D.G. 21 aprile 2004, la
possibilità della regolarizzazione delle dichiarazioni già presentate, su
iniziativa sia dell'aspirante che dell'ufficio. In quest'ultimo caso
l'Amministrazione inviterà l'aspirante ad effettuare la rettifica o le opzioni
necessarie. Si richiama a questo riguardo il contenuto della
nota
prot. n.61 del 10 giugno 2004.
6. La super-valutazione prevista al punto B3, lett. h),
riguarda anche le scuole paritarie e quelle indicate al punto B.2?
Sì, la legge al suddetto punto B3, lett. h) non pone alcuna distinzione.
7. Il possesso di un'abilitazione S.S.I.S., cui
corrispondono automaticamente altra/altre abilitazioni, conseguite a seguito
della frequenza di un corso biennale, consente agli interessati di scegliere a
quale delle abilitazioni attribuire i 24 punti previsti dal punto A4 della
tabella di valutazione?
L'abilitazione certificata dall'università per una sola classe di concorso (ad
esempio la classe 51), dà titolo ad attribuire esclusivamente a quest'ultima 24
punti e alla/alle altre abilitazioni corrispondenti 6 punti ciascuna. Qualora,
invece, le attività didattiche del corso biennale siano state differenziate e si
siano concluse con esami distinti che hanno dato luogo a distinte certificazioni
abilitanti, il docente può scegliere a quale abilitazione imputare i 24 punti.