Omessa domanda di aggiornamento e differenza tra graduatorie ad esaurimento e graduatorie permanenti.

Il Giudice amministrativo si pronuncia sugli effetti della mancata presentazione di una domanda di aggiornamento per una graduatoria ad esaurimento. In particolare, ​ atteso che ​l’interessata   risulta ​va, in assenza di tale domanda,​

“definitivamente cancellata ” dalle GAE nel biennio 2011/2013 per effetto di provvedimenti amministrativi divenuti inoppugnabili, la pretesa di inserimento in occasione dell’emanazione del D.M. triennale di aggiornamento dei punteggi per il biennio 2014/2016 deve essere interpretata come domanda di “nuovo inserimento” , preclusa dalle disposizioni normative frattanto sopravvenute e, segnatamente, dall’art.1, comma 605 lett.c) della legge n.296.

​Tale conclusione, afferma il T.A.R. Lazio, poggia sulla differente ratio delle graduatorie ad esaurimento rispetto a quelle permanenti  destinate all’esaurimento nella parte in cui consentivano il reclutamento del 50% dei docenti al di fuori del canale del pubblico concorso; tale differenza, infatti, verrebbe snaturata ove venisse consentito a qualsiasi docente che sia stato depennato, per non aver manifestato il proprio interesse ai sensi del D.M. 44/2011, di esservi nuovamente incluso “in ogni tempo”, in occasione dei decreti triennali di mero aggiornamento del punteggio.
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Avv. Alessio Cicchinelli

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