Non versi il mantenimento ? Vai diritto in CARCERE senza passare per il VIA

Avv. Francesco Carbone –  E’ appena entrato in vigore l’articolo 570 bis del codice penale – introdotto dal decreto 21 del 2018 –  che infligge al coniuge, onerato dell’obbligo di mantenimento e che non vi adempie, il carcere fino a un anno e una multa di 1032 euro. Tale pena è prevista per il coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di separazione o divorzio.

La nuova norma amplia le sanzioni già previste dall’articolo 570 c.p,. che prevede le stesse pene ma solo per chi “fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge”

 Ma in pratica qual è  la differenza?

Che fino ad oggi veniva punito penalmente soltanto  chi faceva mancare ai figli i mezzi di sussistenza (ovvero l’essenziale per vivere: cibo, vestiario e casa) ma non anche chi, ad esempio,  decideva arbitrariamente di versare un importo inferiore a quello stabilito in sede di separazione o divorzio. Oggi, invece, potrà essere punito – salvo rigorosa prova  giudiziale, – anche chi versa di meno di quanto stabilito.

La norma, però, non chiarisce alcune tematiche, molto  dibattute e fonte di liti e di altrettanti giudizi in Tribunale fra ex coniugi. La prima riguarda le spese straordinarie, che spesso sono ben più alte di quelle ordinarie.  Che succede se il coniuge non paga la retta per la scuola privata dei figli o per il dentista o per la palestra?  La nuova norma non ne fa alcun cenno.

 E poi c’è un’altra discrasia: la nuova norma prevede espressamente il carcere per il “coniuge”,. Quindi se i genitori non sono sposati, quello che non paga l’assegno di mantenimento, da oggi non commette più alcun reato (a meno che non sussistano i più complessi requisiti previsti dal vecchio art. 570 del codice penale).

In questo modo si è creata una discriminazione fra figli nati dal matrimonio (legittimi) e quelli nati fuori dal matrimonio (naturali), la cui equiparazione, invece, è ormai legislativamente assodata, Infatti la legge 54 del 2006 ( a cosiddetta legge sull’affidamento condiviso) prevede  all’articolo 4 l’applicazione della sanzioni penali in caso di inosservanza degli obblighi sul mantenimento,  anche ai figli di genitori non coniugati. Inoltre nel 2012 è stata approvata la legge secondo cui tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico.

 

Un’ ultima osservazione: il binomio coniuge = padre/ marito in questo caso non è automatico. La nuova norma, per la parità di genere e sulla base della riforma del diritto di famiglia del 1975, vale in senso biunivoco. Pertanto se il mantenimento è stato stabilito a carico della madre/moglie, sarà la donna ad essere ospitata nelle patrie galere.

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