La norma sul superamento del precariato non si applica al personale docente

Avv. Alessio Cicchinelli – ​”Nella sentenza in oggetto la ricorrente ha richiesto l’annullamento del provvedimento con cui il Comune di Pomezia ha ritenuto applicabile la disciplina dell’art. 20, co. 1 lett. a) e c) del D.lgs. 75/2017 solamente a n. 89 dipendenti a tempo determinato dell’Ente, escludendo da codesta applicazione la medesima ricorrente. 

Il T.A.R., ritenendo il ricorso infondato, ha precisato che le misure di cui al citato art. 20 ​ sulla stabilizzazione del precariato​  non si applica ​no​  al reclutamento del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali ​ in quanto non solo risulta introdotta per tale comparto una deroga espressa al divieto dei contratti a termine ma anche l’elaborazione, nel corso degli anni, di un fitto piano assunzionale, di per sé già diretto ad evitare il precariato, di cui costituisce un’inequivoca manifestazione la c.d. Legge della Buona Scuola 13 luglio 2015, n. 107″​

Scarica la sentenza integrale:ricorso 1402

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A cura di Alessio Cicchinelli
Avvocato amministrativista

 

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