Allattamento a rischio, l’insegnante neo-mamma può fruirlo fino al settimo mese dalla nascita del figlio.

É possibile prolungare l’astensione oltre il terzo o quarto mese dalla nascita del figlio e fino al settimo mese, per allattamento a rischio, lo prevede dal 2001 il D.lvo 151. La particolare tipologia di lavoro per le insegnanti di ogni ordine e grado potrebbe essere non adatta, se non dannosa, per un sano allattamento. Sarà il DS a dover valutare la situazione di rischio e a provvedere a destinare l’insegnante che allatta o ad altra mansione o ad esentarla dal lavoro. Le insegnanti di ogni ordine e grado, citiamo quelle che insegnano nella scuole dell’infanzia o nella scuola primaria, ma anche le insegnanti di sostegno o anche quelle che insegnano nella scuola secondaria che allattano , a contatto diretto con gli alunni, sono soggette a rischi biologici, si pensi a malattie infettive come morbillo, varicella, ecc…, a rischi posturali scorretti, a stress e ad altro , rischi che potrebbero pregiudicare il sano allattamento della neo-mamma insegnante. La neo-mamma, che vuole fruire dell’allattamento a rischio dopo il congedo obbligatorio, deve presentare al DS la formale richiesta e il certificato di nascita del bambino a 30 giorni dalla nascita. Il DS valuta se ci sono rischi per l’insegnante che allatta e decide se destinarla a mansioni diverse o esonerarla fino al compimento del settimo mese del bambino. In caso di esonero dal servizio, va presentata formale richiesta all’Ispettorato del lavoro. Come per il congedo obbligatorio ( 2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo, ovvero un mese prima e 4 dopo) il periodo di allattamento a rischio ,fino al settimo mese dalla nascita, é retribuito al 100%.

Libero Tassella

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