Dipartimento per l'Istruzione
| Prot. 1383/DIP/UO4 | Roma, 25 giugno
2004 |
Oggetto: Insegnamento delle lingue straniere nella scuola secondaria di I grado
Com'è noto alle SS.LL., la legge n.53 in data 28 marzo 2003 e il decreto legislativo n. 59 in data 19 febbraio 2004 prevedono che nella scuola secondaria di I grado sia impartito, dall'anno scolastico 2004/2005 a livello ordinamentale, l'insegnamento di due lingue comunitarie. In particolare :
Nel prossimo anno scolastico, ai sensi dell'art. 14, comma 1
del surrichiamato decreto legislativo n.59/04, l'insegnamento delle due lingue
comunitarie riguarderà solo le classi prime e non anche le classi seconde e le
terze, nelle quali continuerà, invece, ad applicarsi l'ordinamento previgente.
In sostanza, nell'a.s. 2004/2005, con riguardo all'insegnamento delle lingue
comunitarie, si avrà la contestuale vigenza del nuovo e del pregresso
ordinamento.
Premesso quanto sopra, facendo seguito alla circolare n. 29 del 5 marzo 2004,
con la quale venivano diramate indicazioni attuative del decreto legislativo n.
59/2004, ed alla circolare n. 37 del 24 marzo 2004, con la quale veniva
trasmesso il testo del decreto interministeriale relativo alla determinazione
degli organici del personale docente per l'a.s. 2004/2005 e a scioglimento delle
riserve contenute nelle predette circolari, si impartiscono, con la presente,
istruzioni relative alla definizione e all'articolazione delle consistenze
orarie e dei posti riferiti ai due citati insegnamenti, nonché ai criteri di
assegnazione dei docenti ai posti stessi.
Com'è noto, con riferimento alla prima lingua, l'organico di diritto è stato
determinato ai sensi della richiamata circolare n. 37/04, tenendo conto della
lingua straniera già studiata in ciascun corso, e nel rispetto delle consistenze
orarie settimanali fissate per l'a.s. 2003/2004 per ciascuna classe con
riferimento al tempo normale, al tempo prolungato e alle iniziative di
sperimentazione della seconda lingua straniera. Tanto in osservanza dell'art.
14, comma 3, del decreto legislativo n.59/2004, che ha confermato l'assetto
organico della scuola secondaria di I grado, così come definito con D.P.R. 14
maggio 1982, n.782 e successive modifiche ed integrazioni.
Per quel che concerne l'insegnamento della seconda lingua, come anticipato nella
citata circolare n.37/04, la determinazione delle relative consistenze orarie va
effettuata nell'ambito delle operazioni relative alla fase di adeguamento
dell'organico di diritto alle situazioni di fatto.
Considerato che, in conformità di quanto previsto dalle Indicazioni nazionali,
l'insegnamento della lingua inglese diviene obbligatorio in tutte la prime
classi, la seconda lingua comunitaria potrà essere individuata tra le lingue di
più ampia diffusione; e ciò tenuto conto delle prevalenti richieste delle
famiglie, delle risorse professionali disponibili in ciascuna istituzione
scolastica, nonché delle esigenze che dovessero emergere nelle diverse realtà
territoriali.
Per quel che concerne la ripartizione, per l'a.s. 2004/2005, del monte ore
obbligatorio tra i due citati insegnamenti, giova premettere che i quadri-orario
di cui alle " Indicazioni nazionali" (allegato C al decreto legislativo
59/2003), fissano in un minimo di 114 e in un massimo di 126, il monte ore
complessivo di lezioni da riservare all'insegnamento dell'inglese e di un'altra
lingua comunitaria.
Ciò posto, nella considerazione che le stesse "Indicazioni nazionali" consentono
possibili compensazioni orarie tra le discipline, nel rispetto del monte ore
annuo obbligatorio complessivo (891 ore), e che le istituzioni scolastiche nella
loro autonomia possono procedere ad una distribuzione temporale degli orari
delle discipline e delle attività didattiche, sulla base dei bisogni formativi
rilevati ed accertati, si ritiene ricorrano le condizioni e le motivazioni per
poter articolare, per l'a.s. 2004/05 e limitatamente alle sole classi prime,
l'orario settimanale dei due insegnamenti in complessive quattro ore, da
suddividere in ragione di due ore di lezione per la prima lingua e di due ore di
lezione per la seconda lingua.
Il predetto monte - ore può essere incrementato con una ulteriore ora da
destinare all'insegnamento della lingua inglese nell'ambito della quota oraria
prevista per le attività opzionali facoltative. Tale incremento, sempre desunto
dalla predetta quota delle attività opzionali facoltative, può riguardare anche
una lingua comunitaria diversa dall'inglese qualora la stessa sia impartita
nell'anno in corso nelle prime classi interessate.
Tale ora aggiuntiva, da assumere nel piano dell'offerta formativa, costituirà
parte integrante di un unico percorso didattico e concorrerà alla costituzione
dell'orario di cattedra del citato insegnamento.
Le istituzioni scolastiche, nel definire il piano dell'offerta formativa
relativamente agli insegnamenti in parola, avranno cura di salvaguardare l'unità
organica del gruppo classe anche nella formulazione degli orari delle lezioni,
tenendo conto dell'unitarietà del percorso formativo, nel quale confluiscono
inscindibilmente, e come facenti parte di un unico disegno formativo, gli
insegnamenti obbligatori e quelli facoltativi.
Quanto ai corsi già interessati dalla sperimentazione del bilinguismo, si
chiarisce che, fatte salve situazioni di carattere eccezionale, gli stessi
proseguiranno con lo studio delle due lingue già attivate.
Si reputa opportuno precisare, in relazione alla circostanza che le istituzioni
scolastiche potranno disporre degli organici determinati in base ai criteri di
cui alla previgente normativa, (comprensivi anche delle ore connesse alla
sperimentazione della seconda lingua e alle risorse disponibili nell'ambito
delle classi a tempo prolungato) che dall'applicazione della riforma non
deriveranno situazioni di soprannumerarietà da disciplinare attraverso gli
istituti contrattuali previsti per l'utilizzazione del personale docente.
Fermo restando quanto sopra, e nel rispetto delle succitate garanzie, secondo
quanto stabilito dall'art. 14, comma 4 del decreto legislativo n.59/2004, "le
istituzioni scolastiche, nell'esercizio delle propria autonomia didattica ed
organizzativa, provvedono ad adeguare la configurazione oraria delle cattedre e
dei posti di insegnamento ai nuovi piani di studio allegati al presente
decreto".
A tale ultimo riguardo si evidenzia che per effetto della composizione delle
cattedre delineata dal DPR 14 maggio 1982, n. 782 per le classi a tempo normale
(una cattedra ogni due corsi) e dal D.M. 22 luglio 1983 per le classi a tempo
prolungato (una cattedra ogni tre classi) vengono a determinarsi disponibilità
di ore derivanti sia dalle cattedre costituite col "tempo normale" sia da quelle
costituite col "tempo prolungato".
Nell'ottica sopra accennata si indicano alcune modalità operative a cui i
dirigenti scolastici dovranno attenersi ai fini della copertura delle
disponibilità orarie esistenti nelle rispettive istituzioni scolastiche.
In relazione alle risorse professionali disponibili, i dirigenti scolastici,
come prima fase di impiego, assegneranno i docenti di lingua straniera per
l'intero orario cattedra nell'insegnamento di cui sono titolari attraverso
l'attribuzione di ore comunque disponibili.
Le eventuali disponibilità orarie residue andranno a confluire nel quadro
complessivo delle disponibilità previste dal CCNI sulle utilizzazioni e
assegnazioni provvisorie e saranno impiegate per la sistemazione di tutto il
personale interessato alle operazioni previste dal contratto succitato.
I docenti in questione potranno essere assegnati ad entrambi gli insegnamenti
secondo i criteri e le modalità previsti dall'art. 6 dal contratto integrativo
nazionale relativo alle utilizzazioni e alle assegnazioni provvisorie
sottoscritto il 25 giugno 2004.
In fase successiva al conferimento delle supplenze annuali o fino al termine
delle attività didattiche, il personale docente che non abbia potuto completare
l'orario d'obbligo nel senso precedentemente indicato, potrà completare, a
domanda, il suddetto orario obbligatorio di servizio con ore di altra classe di
concorso per la quale sia in possesso della specifica abilitazione o di titolo
di studio valido per l'accesso all'insegnamento da attribuire. Ove non ricorra
la predetta ipotesi, si procederà all'utilizzo dello stesso personale, sino al
completamento dell'orario obbligatorio di servizio, per iniziative di
arricchimento dell'offerta formativa, salvo l'obbligo della copertura delle
supplenze brevi e saltuarie.
Le ore ancora disponibili potranno essere assegnate come ore aggiuntive di
insegnamento in eccedenza all'orario obbligatorio di servizio per un massimo di
sei ore settimanali da prestare in classi parallele, così come previsto dalle
vigenti disposizioni. In tal caso le ore eccedenti andranno prioritariamente
attribuite al titolare dello stesso insegnamento linguistico, successivamente al
titolare di altro insegnamento in possesso della specifica abilitazione ed,
infine, dopo aver constatato l'assenza di personale fornito della prescritta
abilitazione inserito nella I o II fascia delle graduatorie di istituto, al
titolare di altro insegnamento in possesso di titolo di studio valido per
l'accesso all'insegnamento da attribuire.
Qualora non ricorrano le condizioni prima descritte, per l'eventuale quota
oraria non coperta i docenti in questione troveranno utilizzazione nelle
attività facoltative opzionali, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del più volte
citato decreto legislativo n.59/04.
Le disponibilità residuate dopo il completo impiego del personale a tempo
indeterminato verranno coperte con la normale procedura di conferimento degli
incarichi a tempo determinato ricorrendo alla stipula di contratti conferiti in
base alla graduatoria di istituto.
Nel caso di esaurimento di queste ultime si richiamano le disposizioni di cui
all'art. 5 del D.M. del 25 maggio 2000 n. 201.
I Direttori Generali Regionali avranno cura di sensibilizzare sugli argomenti
trattati nella presente nota i Dirigenti Scolastici, organizzando apposite
conferenze di servizio a livello territoriale nell'ambito delle quali si
suggerisce di trattare anche gli aspetti e i profili salienti relativi all'avvio
della riforma, con particolare riguardo alle problematiche inerenti
all'introduzione generalizzata dell'insegnamento delle due lingue comunitarie.
Nell'ambito di tali conferenze gli apporti della dirigenza tecnica potranno
rivelarsi di significativo rilievo soprattutto per la parte concernente
l'adozione di soluzioni operative legate agli aspetti didattici e metodologici.
È appena il caso di ricordare che nel corso di dette conferenze potrà rivelarsi
di fondamentale importanza la presenza e il contributo di dirigenti e di
funzionari amministrativi particolarmente esperti nella gestione del personale
della scuola e dei relativi organici .
Si richiama l'attenzione sulla circostanza che le ore e i posti di insegnamento
di cui trattasi costituiscono un contingente aggiuntivo, da tenere distinto da
quello definito con il decreto interministeriale sugli organici per l'anno
scolastico 2004/2005. Nella fase dell'adeguamento dell'organico di diritto alle
situazioni di fatto verrà rilevata, dalle Direzioni Generali Regionali per il
tramite dei C.S.A., le quantità dei posti e delle ore effettivamente istituiti
per il tramite del Sistema Informativo, con modalità che verranno in seguito
comunicate.
| Il Capo Dipartimento F.to Pasquale Capo |