| Nel trasmettere il D.M.
in oggetto, si riassumono gli aspetti più salienti.
Personale destinatario
Il personale docente ed ATA di
cui all’art. 1 del citato D.M. n. 82/2009, ha titolo
ad essere inserito negli elenchi “prioritari”, per
il conferimento da parte dei dirigenti scolastici
delle supplenze temporanee per assenze del personale
in servizio nelle rispettive scuola, con precedenza
assoluta rispetto a quello inserito nelle
graduatorie di circolo e di istituto, per tutti gli
insegnamenti o i profili professionali per i quali
ha titolo in base all’inserimento nelle graduatorie
ad esaurimento per quanto riguarda i docenti, e ad
esaurimento e permanenti per il personale A.T.A.
(art. 1, comma 5, e art. 2 comma 1, del D.M. 82/09).
Tale precedenza opera, ovviamente, dopo aver
utilizzato tutto il personale di ruolo a
disposizione.
La priorità è riconosciuta anche ai fini del
completamento d’orario nella medesima provincia in
cui sia stato stipulato un contratto con orario
inferiore a quello di cattedra o posto di
insegnamento, sia che si tratti della provincia di
appartenenza, che di una delle province “opzionali”
aggiuntive. In quest’ultimo caso è condizione
indispensabile l’inserimento dell’interessato anche
nelle graduatorie di circolo e di istituto della
provincia opzionale.
Invece, nel caso in cui l’interessato non sia
incluso anche nelle graduatorie di circolo e di
istituto della provincia opzionale, ai fini del
completamento d’orario la sua posizione rimane
subordinata a quella degli altri beneficiari della
precedenza.
Il personale docente destinatario delle disposizioni
sopra richiamate, ha diritto alla valutazione
dell’intero anno di servizio ai soli fini
dell’attribuzione del punteggio in sede di
aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento. Il
punteggio viene attribuito per la medesima classe di
concorso o posto di insegnamento per il quale
l’interessato ha prestato utilmente servizio nell’a.s.
2008-2009 (art.1, comma 6, del D.M.).
Il personale A.T.A ha diritto all’attribuzione dello
stesso punteggio conseguito nell’anno scolastico
2008/2009, in occasione dell’ aggiornamento delle
graduatorie permanenti o per l’inserimento in esse.
Requisiti dei beneficiari
(art. 1 del D.M.):
- Personale docente, inserito a
pieno titolo nell’anno scolastico 2009/2010 nelle
graduatorie provinciali ad esaurimento previste
dall’art. 1, comma 605, lett. C della legge 27
dicembre 2006, n. 296;
- personale A.T.A, inserito a pieno titolo nell’anno
scolastico 2009/2010 nelle graduatorie permanenti di
cui all’art. 554 del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, nonché nelle graduatorie provinciali
ad esaurimento di cui ai DD.MM. 19 aprile 2001, n.
75 e n. 35 del 24 marzo,
Il personale di cui sopra deve, inoltre :
- aver conseguito, nell’anno scolastico 2008/2009,
nomina a tempo determinato di durata annuale o sino
al termine delle attività didattiche, per le classi
di concorso, posti o profili professionali relativi
alle graduatorie succitate, a prescindere
dall’inserimento nelle stesse nel medesimo anno
scolastico.
- essersi trovato nella condizione di non poter
ottenere, per l’anno scolastico in corso, nomina per
una delle suddette tipologie di insegnamento, posti
o profili professionali per carenza di disponibilità
o di averla ottenuta per un numero di ore inferiore
a quello di cattedra o posto in assenza di cattedre
o posti interi.
Il personale di cui sopra ha titolo a beneficiare
delle disposizioni di cui trattasi ancorché
nell’anno scolastico in corso abbia rinunciato:
- ad un contratto per un numero di ore inferiore a
quello di cattedra o posto, in assenza di
disponibilità di posti interi (personale docente ed
A.T.A);
- ad un contratto, anche ad orario intero, che abbia
maturato nelle province opzionali (docenti).
Esclusi :
E’ escluso dal suddetto
beneficio:
- il personale destinatario di contratto a tempo
indeterminato in qualunque provincia o collocato a
riposo con decorrenza dal 1° settembre 2009 (art.1,
comma 7, del D.M.);
- il personale che, nell’anno scolastico in corso,
abbia rinunciato o rinunci ad una supplenza
conferita per l’intero orario nell’ambito della
graduatoria ad esaurimento nella provincia di
appartenenza o delle correlate graduatorie di
circolo o di istituto (art.1, comma 4 del D.M.).
Presentazione della domanda
(art.2 del D.M.)
Al provvedimento sono
allegati i modelli di domanda da
compilarsi, rispettivamente, da parte del personale
docente e del personale A.T.A..
Tali modelli vanno presentati entro il termine
perentorio del 9 ottobre 2009
all’istituzione scolastica in cui detto
personale, nell’anno scolastico 2008/2009, era in
servizio con contratto per supplenza annuale o sino
al termine dell’attività didattica.
La citata istituzione provvede all’immediato
inoltro, dei suddetti modelli, alla sede provinciale
dell’Ufficio scolastico regionale scelta
dall’interessato, che può essere, per i docenti,
quella che ha gestito la graduatoria ad esaurimento,
e per il personale ATA quella che ha gestito la
graduatoria permanente o ad esaurimento, ovvero
quella nella cui graduatoria di circolo o istituto
l’interessato è inserito per l’a.s. 2009/2010.
Qualora il personale abbia stipulato, nell’anno
scolastico 2009/2010, contratto a tempo determinato
sino al termine delle attività didattiche per un
numero di ore inferiore a quello di cattedra o
posto, deve necessariamente scegliere la
provincia in cui ha stipulato il relativo
contratto, ai fini del completamento d’orario.
Il modello di domanda, preferibilmente consegnato a
mano, può essere inviato con raccomandata a/r; in
tal caso fa fede la data di ricezione dell’ufficio
postale. Si consigliabile, per chi utilizza l’invio
a mezzo posta, anticipare l’acquisizione della
domanda trasmettendola anche all’indirizzo e-mail
della scuola.
Nel modello di domanda gli interessati devono
indicare i distretti della provincia in cui
intendono essere utilizzati, secondo i criteri
indicati all’art. 2, comma 4 del D.M. n.82/09, e
riportati nel modello stesso. Per le supplenze
brevi, sino a 10 giorni, nelle scuole dell’infanzia
e primaria, può essere indicato un solo distretto
nell’ambito di quelli prescelti (art.2, comma 3 del
D.M.). Tale indicazione non obbligatoria; pertanto i
Dirigenti scolastici, qualora abbiano esaurito
l’elenco dei docenti che hanno sottoscritto tale
opzione, devono utilizzare le graduatorie di circolo
per conferire supplenze su tale tipologia di posto
ai sensi dell’art.7, comma 7 del Regolamento
adottato con D.M. 131/07.
Adempimenti della istituzione
scolastica e degli Uffici scolastici
La scuola che riceve la domanda,
ai fini del successivo inoltro alla sede provinciale
dell’Ufficio scolastico regionale, dopo aver
convalidato la dichiarazione in calce alla medesima,
circa il rapporto di lavoro instaurato nell’a.s.
2008/2009, inserisce a sistema i dati relativi al
personale interessato mediante apposita funzione con
la quale sono effettuati i controlli in merito al
possesso dei requisiti da parte dei richiedenti. La
procedura segnala l’eventuale mancanza degli stessi
sulla base dei dati presenti a sistema.
Le eventuali discordanze rispetto alle dichiarazioni
rese nel modello di domanda sono valutate
dall’Ufficio scolastico cui è indirizzata la domanda
stessa. Effettuate le verifiche rispetto alle
posizioni non convalidate dal sistema, il suddetto
Ufficio pubblica l’eventuale elenco dei non ammessi
a fruire del beneficio.
Gli elenchi “prioritari” producono effetto a partire
dalla data della loro diffusione (art.6 del D.M.).
Fino a tale data hanno piena efficacia le
graduatorie di circolo e di istituto e, pertanto,
conservano validità tutti i contratti di supplenza
già stipulati in base ad esse.
La presente nota viene pubblicata
sul sito internet di questo Ministero
www.pubblica.istruzione.it e sulla rete
intranet.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to LUCIANO CHIAPPETTA
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