Cosa
è
L’assegno di maternità è
un assegno concesso dal Comune ed erogato dall’INPS,
istituito con la legge 448 del 23/12/98 a tutte le madri
che non beneficiano del trattamento previdenziale
dell’indennità di maternità per i figli nati o entrati
in famiglia (affidamenti preadottivi o adozioni senza
preaffidamento). La domanda deve essere formulata entro
sei mesi dalla nascita o dall'ingresso del minore in
famiglia.
A
chi serve
Tale assegno di € 299,53
mensili (per le nascite verificatesi dal 1 gennaio 2008)
per cinque mensilità verrà corrisposto soltanto alle
madri:
a) cittadine
italiane o
comunitarie
residenti ed
extracomunitarie
residenti con carta di soggiorno,
che non
beneficiano del trattamento previdenziale della
indennità di maternità
(qualora tale indennità sia inferiore all’importo
dell’assegno può essere richiesta la quota
differenziale);
b)
il cui nucleo familiare abbia risorse economiche
inferiori o uguali a:
nel caso di 2 componenti €
27.164,45
nel caso di 3 componenti €
31.223,51
nel caso di 4 componenti €
37.780,45
nel caso di 5 componenti €
43.712,91
nel caso di 6 componenti €
49.020,91
nel caso di 7 componenti €
54.328,91
nel caso di 8 componenti €
59.636,90
Chi
lo emette
L’assegno è concesso dal
Comune ma erogato dall’INPS.
Come
si fa
La domanda per ottenere
l’assegno di maternità si ritira presso lo sportello di
Stato Civile dei Servizi Demografici. Essa dovrà essere
consegnata all'ufficio Protocollo unitamente
all'indicatore della situazione economica (I.S.E.)
L'autocertificazione e la
certificazione dell’indicatore della situazione
economica devono essere compilati presso un C.A.F.
entro sei mesi
dalla nascita o dalla data di ingresso del minore in
famiglia.

Quanto dura
Tale assegno di € 299,53
per cinque mensilità viene erogato in una unica
soluzione da parte dell’INPS.
Quanto costa
L’assistenza prestata dai
CAF nella compilazione della autocertificazione relativa
al reddito del nucleo familiare, nonchè la fornitura
dell'attestazione dell'I.S.E. è gratuita per il
cittadino.
Dove
Andare
Per
informazioni
Normativa di riferimento
Art. 66 della Legge 448
del 23/12/98 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 49 della Legge
23/12/1999, n° 488.
Art. 10 D.P.C.M.
21/12/2000 n. 452.
D.P.C.M. 25/05/2001, N°
337.
Circolare INPS n. 34 del
17/02/2004.
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