| Com'è noto, l'art. 21,
comma 9, della legge 11-3-1988, n. 67 (legge
finanziaria 1988) stabilisce, tra l'altro, che i
limiti di reddito previsti dall'art.28, comma 4,
della legge 28-2-1986, n.41 (legge finanziaria 1986)
sono rivalutati, a decorrere dall'anno 1988,in
ragione del tasso d'inflazione annuo programmato.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze
–dipartimento del Tesoro – ha comunicato in data 14
gennaio 2009 che il tasso d'inflazione programmato
per il 2009 è pari all’1,5%.
I limiti massimi di reddito, ai fini dell'esenzione
dalle tasse scolastiche, pertanto, sono rivalutati,
per l'anno scolastico 2009-2010, come dal seguente
prospetto in euro:
| per i nuclei familiari
formati dal seguente numero di persone |
limite massimo di
reddito per l'anno scolastico 2008-2009
riferito all'anno d'imposta 2007 |
rivalutazione in ragione
dell’1,5%, con arrotondamento all’unità di
euro superiore |
limite massimo di reddito
espresso in euro per l'a.s. 2009-2010
riferito all'anno d'imposta 2008 |
| 1 |
4.799,00 |
72,00 |
4.871 |
| 2 |
7.961,00 |
120,00 |
8.081 |
| 3 |
10.234,00 |
154,00 |
10.388 |
| 4 |
12.222,00 |
184,00 |
12.406 |
| 5 |
14.209,00 |
214,00 |
14.423 |
| 6 |
16.105,00 |
242,00 |
16.347 |
| 7 e oltre |
17.996,00 |
270,00 |
18.266 |
La misura delle tasse scolastiche, determinata dal
D.P.C.M. 18 maggio 1990 (G.U. Serie Generale n.118
del 23-5-1990), è pari a € 6,04 (tassa di
iscrizione) e a € 15,13 (tassa di frequenza).
Con la C.M. n. 2 del 4-1-2006 e con la C.M. n.13
del 30-1-2007 è stato comunicato che gli studenti
che si iscrivono al primo, secondo e terzo anno dei
corsi di studio degli istituti di istruzione
secondaria di secondo grado sono esonerati dal
pagamento delle tasse scolastiche erariali.
L’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre
2006, n.296 (legge finanziaria 2007) ha disposto,
tra l’altro, che resta fermo il regime di gratuità
ai sensi dell’articolo 28, comma 1 del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n.226.
L’art.1 del D.M. 22 agosto 2007, n 139 - regolamento
recante norme in materia di adempimento dell’obbligo
di istruzione – ha stabilito che l’istruzione
obbligatoria è impartita per almeno dieci anni e si
realizza secondo le disposizioni indicate
all’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre
2006,n.296.
Da ultimo, si rammenta che l’obbligo di istruzione,
in base all’art. 64 della legge 6 agosto 2008, n.
133, può essere assolto anchenei percorsi di
istruzione e formazione professionale di cui al capo
III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226
e, in via transitoria, mediante iscrizione a
percorsi sperimentali di istruzione e formazione
professionale.
Resta, pertanto, confermato l’esonero dal pagamento
delle tasse scolastiche erariali per gli studenti
che si iscrivono al primo, al secondo e terzo anno
dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore.
IL DIRETTORE GENERALE
Mario G. Dutto
F.to Dutto
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