Fasce orarie di reperibilita’
1. In caso di assenza per malattia, le fasce di reperibilita’ dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.
2. L’obbligo di reperibilita’ sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.
Esclusioni dall’obbligo di reperibilita’
1. Sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilita’ i dipendenti per i quali l’assenza e’ riconducibile ad
una delle seguenti circostanze:
a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
b) causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilita’ della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;
c) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidita’ riconosciuta, pari o superiore al 67%.
fonte: DECRETO 17 ottobre 2017, n. 206