Il Giudice amministrativo si pronuncia sugli effetti della mancata presentazione di una domanda di aggiornamento per una graduatoria ad esaurimento. In particolare, atteso che l’interessata risulta va, in assenza di tale domanda,
“definitivamente cancellata ” dalle GAE nel biennio 2011/2013 per effetto di provvedimenti amministrativi divenuti inoppugnabili, la pretesa di inserimento in occasione dell’emanazione del D.M. triennale di aggiornamento dei punteggi per il biennio 2014/2016 deve essere interpretata come domanda di “nuovo inserimento” , preclusa dalle disposizioni normative frattanto sopravvenute e, segnatamente, dall’art.1, comma 605 lett.c) della legge n.296.
Tale conclusione, afferma il T.A.R. Lazio, poggia sulla differente ratio delle graduatorie ad esaurimento rispetto a quelle permanenti destinate all’esaurimento nella parte in cui consentivano il reclutamento del 50% dei docenti al di fuori del canale del pubblico concorso; tale differenza, infatti, verrebbe snaturata ove venisse consentito a qualsiasi docente che sia stato depennato, per non aver manifestato il proprio interesse ai sensi del D.M. 44/2011, di esservi nuovamente incluso “in ogni tempo”, in occasione dei decreti triennali di mero aggiornamento del punteggio.
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Avv. Alessio Cicchinelli
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