”Nella decisione in commento, i ricorrenti chiedevano l’annullamento del concorso bandito con d.d.g. n. 85 del 2018 nella parte in cui esclude dalla partecipazione al concorso tutti i docenti ITP non inseriti nelle graduatorie a esaurimento né nella II fascia delle graduatorie di istituto.
A detta del T.A.R. il d.d.g. n 85/2018 rinviene la sua fonte di legittimazione nella previsione di cui all’art. 17, co. 3 del d.lgs. n. 59 del 2017, il quale, per quanto attiene ai diplomati in ITP, dispone che “Gli insegnanti tecnico-pratici possono partecipare al concorso purché siano iscritti nelle graduatorie ad esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di istituto, alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
A detta del T.A.R. il d.d.g. n 85/2018 rinviene la sua fonte di legittimazione nella previsione di cui all’art. 17, co. 3 del d.lgs. n. 59 del 2017, il quale, per quanto attiene ai diplomati in ITP, dispone che “Gli insegnanti tecnico-pratici possono partecipare al concorso purché siano iscritti nelle graduatorie ad esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di istituto, alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
In tal senso, secondo il Giudice amministrativo, il legislatore ha conferito alla procedura concorsuale in questione la natura di concorso riservato, al quale sono ammessi a prender parte solo i soggetti muniti degli indicati requisiti (abilitazione all’insegnamento o inserimento nelle graduatorie di istituto di seconda fascia) conseguiti entro la “dead line” del 31.5.2017, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 59/2017”.
Scarica la sentenza integrale:12062018 itp e concorso
A cura di Alessio Cicchinelli
Avvocato amministrativista