TEMPO DI RIENTRO – TEMPO DI MULTE – CHI PUO’ FARLE?

Avv. Francesco CARBONE – Non sono solo i Vigili (rectus) gli agenti di Polizia Municipale o di Polizia Locale, a poter elevare contravvenzioni.

Secondo l’articolo 12 del Codice della Strada l’espletamento dei servizi di Polizia Stradale spetta:

  • in via principale alla specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato;
  • alla Polizia di Stato;
  • all’Arma dei Carabinieri;
  • al Corpo della Guardia di Finanza;
  • ai Corpi e ai servizi di Polizia Provinciale, nell’ambito del territorio di competenza;
  • ai Corpi e ai servizi di Polizia Municipale, nell’ambito del territorio di competenza;
  • ai funzionari del ministero dell’Interno addetti al servizio di Polizia Stradale;
  • al Corpo di Polizia Penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto.

Secondo l’Istat le contravvenzioni nel 2017 per eccesso di velocità sono state oltre 2.843.552. Di queste, 2.044.787 elevate dalle Polizie Municipali, mentre 797.658 dalla Polizia Stradale e 1.107 dai Carabinieri. Per il mancato possesso dei documenti di circolazione, la Polizia Stradale ha elevato 193.812 multe, 127.685 i Carabinieri e 92.440 la Polizia Municipale.

E poi ci sono i servizi di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la rilevazione degli incidenti stradali che spettano ai rimanenti ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.

Ma non basta.

La prevenzione e l’accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo sull’uso delle strade possono, inoltre, essere effettuati, previo superamento di un esame di qualificazione secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione, anche da altri soggetti e più in particolare:

  • Dal personale dell’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, dell’Amministrazione centrale e periferica del ministero dei Trasporti, del Dipartimento per i trasporti terrestri appartenente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal personale dell’Anas.
  • Dal personale degli uffici competenti in materia di viabilità delle Regioni, delle Province e dei Comuni, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di proprietà degli enti da cui dipendono.
  • Dai dipendenti dello Stato, delle Province e dei Comuni aventi la qualifica o le funzioni di cantoniere, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o sui tratti di strade affidate alla loro sorveglianza.
  • Dal personale dell’Ente Ferrovie dello Stato e delle ferrovie e tranvie in concessione, che espletano mansioni ispettive o di vigilanza, nell’esercizio delle proprie funzioni e limitatamente alle violazioni commesse nell’ambito dei passaggi a livello dell’amministrazione di appartenenza.
  • Dal personale delle circoscrizioni aeroportuali dipendenti dal ministero dei Trasporti, nell’ambito di aree specifiche.
  • Dai militari del Corpo delle capitanerie di porto, dipendenti dal ministero dei Trasporti, nell’ambito di aree specifiche.

Ovviamente, quando i soggetti autorizzati non siano in uniforme, per espletare i propri compiti di polizia stradale devono fare uso di apposito segnale distintivo, conforme al modello stabilito nel regolamento.

Insomma come diceva Calimero: “Qui ce l’hanno tutti con me perché io sono piccolo e n …”

No, no, per carità, quello è un altro argomento …

 

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