Allegato 2 alla circolare 10/2013
Permessi giornalieri/mensili fruibili nel mese
(Legge 104/1992 – art. 33, comma 3)
Tipologia rapporto di lavoro part time | Permessi giornalieri– 3 giorni mensili – | Permessi orari –18 ore mensili – |
Part time orizzontale | I tre giorni di permesso mensile spettano per intero | I permessi orari di 18 ore sono ridotti sulla base della percentuale di prestazione lavorativa (vedi allegato 1).
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Part time verticale con prestazione lavorativa concentrata in alcuni mesi con presenza dal lunedì al venerdì:
Tipologie: · Mesi alterni · Semestri alterni · 9 Mesi lavorativi 3 mesi no · 10 Mesi lavorativi 2 mesi no · 11 Mesi lavorativi 1 mesi no · 2 Mesi lavorativi 1 mesi no
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I tre giorni di permesso mensile spettano per intero nel mese in cui viene resa la prestazione | I permessi orari di 18 ore mensili si riducono sulla base della percentuale di orario di lavoro settimanale, come indicato, per ogni tipologia di part-time, nell’allegato 1
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Part time verticale con prestazione concentrata in alcuni giorni o settimane del mese, ad orario ridotto:
· settimane alterne · quindicine alterne · 3 giorni a settimana · 4 giorni a settimana |
I tre giorni di permesso mensile si riducono sulla base della percentuale della componente verticale:
· settimane alterne (50%) 1 giorno · quindicine alterne (50% 1 giorno) · 3 giorni a settimana (60%) 2 giorni · 4 giorni a settimana (80%) 2 giorni |
I permessi orari di 18 ore mensili si riducono sulla base della percentuale di orario di lavoro, come indicato, per ogni tipologia di part-time, nell’allegato 1
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Permessi orari del dipendente disabile (2 ore giornaliere)
(legge 104/1992 – art. 33, comma 6)
- Prestazione lavorativa minore di 6 ore al giorno: il permesso è ridotto ad 1 ora
- Prestazione lavorativa uguale/maggiore di 6 ore al giorno: il permesso spetta per intero: 2 ore