Il T.A.R. Lazio, sede di Roma, ritiene illegittimo lo svolgimento dell’intera procedura di assegnazione dei docenti alle sedi disponibili nell’organico dell’autonomia della scuola, nell’ambito del piano straordinario assunzionale di cui alla L. n. 107/2015, nella parte in cui prevedeva che i trasferimenti e le assegnazioni dei docenti fossero demandati ad un algoritmo, sconosciuto nei suoi metodi di calcolo e di valutazione, in sostituzione di un’istruttoria affidata ad un ufficio e ad un responsabile.
Un algoritmo,infatti, non può mai assicurare la salvaguardia delle guarentigie procedimentali riconosciute dalla legge n. 241/90 n. 241. A detta del Giudice amministrativo, allora, gli istituti di partecipazione, di trasparenza e di accesso, di relazione del privato con i pubblici poteri non possono essere legittimamente mortificati e compressi soppiantando l’attività umana con quella impersonale, svolta in applicazione di regole o procedure informatiche o matematiche”.