Trasferimenti, chi resta fermo per tre anni e chi no.

mobilita-scuola Scarpellino

Questa è la principale novità del contratto triennale sulla mobilità 2019/21, introdotta dal CCNL 2016/18 ( art.22,comma 4, lettera a1) e dal CCNI 2019 (art.2 comma 2).
Vediamo nel dettaglio chi, una volta ottenuto il trasferimento o il passaggio di ruolo o di cattedra, non potrà presentare domanda di mobilità per un triennio.
Non è ancora chiaro se questi docenti possano o meno presentare domanda di utilizzazione e/o assegnazione provvisoria, ricorrendone i motivi. Per questo bisogna aspettare l’annuale contratto integrativo su utizzazioni e assegnazioni provvisorie.
Considerato che il contratto integrativo 2019/21 ha ripristinato le tre fasi della mobilità ante legge 107/2015, ( prima fase -comunale, seconda fase – provinciale, terza fase-interprovinciale e professionale) , non potranno presentare per tre anni domanda di trasferimento o di passaggio di cattedra o di ruolo i seguenti docenti.

1) Tutti coloro che per l’anno scolastico 2019/20 otterranno la titolarità su scuola attraverso una preferenza espressa con un codice puntuale ( scuola) indipendentemente dalle tre fasi della mobilità.

2) Coloro che per l’a.s. 2019/20 otterranno la titolarità su scuola attraverso la preferenza espressa con un codice puntuale ( scuola) o con un codice sintetico, distretto subcomunale ( nei comuni con più distretti , es Napoli, Roma, Milano, ecc…) nella ripristinata prima fase comunale dei trasferimenti.
3) Coloro che ottengono nella seconda fase dei trasferimenti ( fase provinciale) il trasferimento da posto comune a posto di sostegno e da posto di sostegno a posto comune sia con preferenza espressa con un codice puntuale ( scuola) sia espressa con un codice sintetico, distretto o comune.
Analogamente accade per coloro che chiedono il passaggio di cattedra e di ruolo ( terza fase della mobilità).
A chi non si applica comunque il blocco triennale?
1) Ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata per l’a.s. 2019/20 in quanto individuati in soprannumero nella scuola di attuale titolarità.

2) A tutti i beneficiari nei trasferimenti delle precedenze previste dall’art.13 del CCNI.

I docenti di cui ai punti 1) e 2 ) come tutti quelli che non avranno il blocco di tre anni, ricorrendone i requisiti, potranno chiedere l’utilizzazione o l’assegnazione provvisoria.

A mio avviso, vista la necessità di insegnanti specializzati, il CCNI potrebbe prevedere l’utilizzazione su posto di sostegno dei docenti titolari su posto comune, bloccati per tre anni e forniti del titolo di specializzazione.

Libero Tassella.

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