
Il T.A.R. Lazio ritiene illegittima l’esclusione dalla partecipazione al recente piano di assunzioni del MIUR subita da un soggetto inserito con riserva nella graduatoria per la classe A-45 Scienze economico aziendali.
Il Giudice amministrativo, infatti, ritiene che l’ammissione con riserva ad una procedura concorsuale debba perdurare e riverberarsi anche nel segmento procedimentale successivo all’espletamento della procedura concorsuale e costituito dalla immissione in ruolo ed altresì nella stessa conseguente fase negoziale della stipula del contratto di lavoro, dovendo pertanto la riserva accompagnare la “carriera” del titolare di essa fino a quando non venga definitivamente sciolta
Qui il testo della sentenza: sentenza
