Periodo di formazione e di prova.

formazione e prova Scarpellino

Con l’entrata in vigore della legge 107/2015, é scomparsa la distinzione tra anno di prova e anno di formazione, ora si parla di

periodo di formazione e di prova. Sono soggetti alla formazione-prova: i docenti neoimmessi in ruolo, quelli che per un motivo

qualsiasi hanno richiesto la proroga del periodo o che il precesente anno non l’abbiano potuto completare, i docenti per i quali é

stato disposto il passaggio di ruolo. Per superare tale periodo, bisogna svolgere 180 giorni di effettivo servizio (ivi comprese

tutte le attività didattiche) di cui 120 di attività didattiche (ivi compresi i giorni trascorsi a scuola per attività di valutazione,

progettuali, formative e collegiali). I 180 giorni e i 120 sono proporzionalmente ridotti per i docenti che usufruiscono del Part

time. Nei 180 giorni rientrano il primo mese di congedo per maternità e i periodi per mandato parlamentare. Nei 120 giorni

non rientrano le domeniche e tutti i giorni di sospensione delle lezioni. Le 50 ore di attività formativa sono articolate in 4 fasi:

1) incontri propedeutici e di restituzione finale 6 ore; 2) laboratori formativi 12 ore, peer to peer 12 ore, formazione on line 20

ore.

Libero Tassella

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