TFA Sostegno, le prove di accesso e gli ammessi senza partecipare alla selezione.

TFA-sostegno

Disposizioni sulle prove di accesso e sulle graduatorie di merito

1. Le prove di accesso sono organizzate dagli Atenei, tenendo conto delle specifiche esigenze dei candidati con

disabilità o con disturbi specifici di apprendimento, a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive

modificazioni e della legge 8 ottobre 2010, n. 170.

2. Il test preliminare è costituito da 60 quesiti formulati con cinque opzioni di risposta, fra le quali il candidato ne

individua una soltanto. Almeno 20 dei predetti quesiti sono volti a verificare le competenze linguistiche e la

comprensione dei testi in lingua italiana.

La risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la mancata risposta o la risposta errata vale O(zero) punti.

Il test ha la durata di due ore.

3. E’ ammesso alla prova, ovvero alle prove di cui all’articolo 6 comma 2, lettera b) del D7Mo sostegno, un numero di

candidati pari al doppio dei posti disponibili nella singola sede per gli accessi. Sono altresì ammessi alla prova scritta

coloro che, all’esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi.

4. Sono altresì ammessi in soprannumero ai relativi percorsi i soggetti che, in occasione dei precedenti cicli di

specializzazione

a. abbiano sospeso il percorso ovvero, pur in posizione utile, non si siano iscritti al percorso;

b. siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni;

c. siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile.

5. Nel caso in cui la graduatoria dei candidati ammessi risulti composta da un numero di candidati inferiore al

numero di posti messi a bando, si può procedere ad integrarla con soggetti, collocati in posizione non utile nelle

graduatorie di merito di altri atenei, che ne facciano specifica richiesta, a loro volta graduati e ammessi dagli atenei

sino ad esaurimento dei posti disponibili. A tal fine, preso atto che la valutazione dei titoli di cui all’articolo 6, comma

8 del DoM7 Sostegno è demandata alle autonome scelte delle sedi, gli atenei provvedono a rivalutare i titoli dei

soggetti di cui al presente comma in conformità ai propri bandi.

TFA Sostegno, decreto con requisiti ufficiali di ammissione e articolazione del percorso

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