DPCM 17 marzo 2020 art. 121, continuità per i supplenti brevi e saltuari.

supplenze

Art. 121  (Misure per favorire  la  continuità  occupazionale  per  i  docenti  supplenti brevi e saltuari)

Al fine di favorire la  continuità  occupazionale  dei  docenti  già titolari di  contratti  di  supplenza  breve  e  saltuaria,

nei periodi di chiusura  o  di  sospensione  delle  attività  didattiche disposti  in  relazione  all’emergenza  sanitaria

da  COVID-19,   il Ministero   dell’istruzione   assegna   comunque   alle   istituzioni scolastiche  statali  le  risorse

finanziarie  per  i  contratti  di supplenza breve e saltuaria,  in  base  all’andamento  storico  della spesa e nel limite

delle risorse iscritte a tal fine nello  stato  di previsione del Ministero dell’istruzione,  dell’università  e  della ricerca.

Le istituzioni scolastiche  statali  stipulano  contratti  a tempo determinato al personale amministrativo  tecnico

ausiliario  e docente provvisto di propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell’attività lavorativa, nel  limite

delle  risorse  assegnate  ai sensi  del  primo  periodo,  al  fine  di  potenziare  le   attività didattiche a distanza  presso

le  istituzioni  scolastiche  statali, anche in deroga a disposizioni vigenti in materia.

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