
Con la presente circolare si forniscono istruzioni amministrative in materia di indennità di sostegno al reddito,
introdotte dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per il mese di marzo 2020, in favore di alcune categorie di
lavoratori autonomi, liberi professionisti, collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori subordinati le cui
attività lavorative sono colpite dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché istruzioni relative alla proroga
dei termini di presentazione delle domande di disoccupazione.
Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL
Il medesimo decreto-legge n. 18/2020, all’articolo 33, comma 1, dispone anche la proroga dei termini di
presentazione delle domande di indennità NASpI e DIS-COLL.
La norma sopra richiamata prevede infatti, in deroga alle previsioni di cui agli articoli 6, comma 1, e 15, comma 8, del
decreto legislativo n. 22/2015, che il termine di 68 giorni – legislativamente previsto a pena di decadenza per la
presentazione delle domande di NASpI e di DIS-COLL – è prorogato di ulteriori 60 giorni, con il conseguente
ampliamento del termine ordinario da 68 giorni a 128 giorni, decorrente dalla data di cessazione involontaria del
rapporto di lavoro.
La suddetta proroga del termine di presentazione delle domande di indennità NASpI e DIS-COLL è prevista per gli
eventi di cessazione involontaria dei rapporti di lavoro intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2020 e fino al 31
dicembre 2020.
Si precisa, pertanto, che le prestazioni in argomento spettano a decorrere:
- dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro, se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno;
- dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, nel caso in cui la domanda sia stata presentata successivamente all’ottavo giorno;
- dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro, se la domanda è presentata oltre il termine ordinario di 68 giorni dalla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro.
In ragione della previsione di cui al comma 1 del citato articolo 33, pertanto, le domande riferite ad eventi di
cessazione involontaria intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2020 che fossero state, nel frattempo, respinte perché
presentate fuori termine (oltre il sessantottesimo giorno), devono essere riesaminate d’ufficio in attuazione delle
disposizioni normative precedentemente illustrate.
Il comma 3 del medesimo articolo 33del decreto-legge n. 18/2020 stabilisce, inoltre, che sono ampliati di sessanta
giorni anche i termini previsti dal decreto legislativo n. 22/2015:
– per la presentazione delle domande di incentivo all’autoimprenditorialità previsto dall’articolo 8, comma 3;
– per la dichiarazione di reddito annuo presunto, prevista dall’articolo 9, commi 2 e 3, cui è tenuto il lavoratore
nel caso in cui, nel periodo in cui percepisca la NASpI, instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito
corrisponda a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del TUIR, ai fini della
conservazione del diritto alla NASpI;
– per la dichiarazione di reddito annuo presunto, prevista dall’articolo 10, comma 1, cui è tenuto il lavoratore nel
caso in cui, nel periodo in cui percepisca la NASpI, intraprenda un’attività lavorativa autonoma o di impresa
individuale, dalla quale ricava un reddito che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti
ai sensi dell’articolo 13 del TUIR, ai fini della conservazione del diritto alla NASpI;
– per la dichiarazione di reddito annuo presunto, prevista dall’articolo 15, comma 12, cui è tenuto il beneficiario
di DIS-COLL che intraprenda un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale derivi un reddito
che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del TUIR, ai fini
della conservazione del diritto alla DIS-COLL.
In ragione della previsione di cui al comma 2 del citato articolo 33, pertanto, le domande di incentivo
all’autoimprenditorialità (NASpI in forma anticipata) presentate per attività lavorativa autonoma avviata a fare data
dal 1° gennaio 2020 e che sono state respinte per decorrenza del termine di trenta giorni previsto a pena di
decadenza dall’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 22/2015, devono essere riesaminate d’ufficio in
attuazione delle richiamate disposizioni normative.
Si precisa altresì che le prestazioni di NASpI e DIS-COLL che sono state poste in decadenza per il mancato
adempimento degli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 9, commi 2 e 3, all’articolo 10, comma 1, e all’articolo
15, comma 12, del predetto decreto legislativo n. 22/2015, devono essere riesaminate d’ufficio qualora l’attività
lavorativa per la quale è richiesta la comunicazione del reddito annuo presunto sia stata intrapresa a fare data dal 1°
gennaio 2020.