Ruolo personale A.T.A., contingente autorizzato e diviso per profilo e Regione.

personale ATA Scarpellino

Per l’anno scolastico 2020/2021 è autorizzato un contingente di assunzioni nei ruoli a tempo indeterminato del personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche pari a complessive 11.323 unità, di cui 532 a titolo di trasformazione di contratti a tempo parziale in contratti a tempo pieno, come ripartito nelle tabelle di cui agli allegati 1, 2 e 3 che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Le assunzioni in ruolo hanno decorrenza giuridica dal 1° settembre 2020 e decorrenza economica dalla data di effettiva presa di servizio.

Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono effettuate sui posti che risultano vacanti e disponibili per l’intero anno scolastico.

Nei limiti del contingente di cui al comma 1 e salvo quanto previsto dai commi seguenti, le operazioni di compensazione tra i profili professionali del personale A.T.A. sono consentite esclusivamente nel caso in cui ciò non determini un aggravio dei saldi di finanza pubblica.

Le facoltà assunzionali dei direttori dei servizi generali e amministrativi sono esercitabili esclusivamente per lo stesso profilo professionale e non possono essere oggetto di compensazione a valere sui restanti profili professionali del personale A.T.A.

Il contingente di 532 unità autorizzato per la trasformazione di contratti a tempo parziale in contratti a tempo pieno è utilizzabile esclusivamente per la trasformazione dei contratti del personale appartenente ai profili di assistente amministrativo e assistente tecnico di cui all’articolo 1, comma 619, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 7, comma 10-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, nonché del personale di cui all’articolo 58 comma 5-quater, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69.

Per l’immissione in ruolo del personale inserito nella graduatoria di cui all’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, prevista dall’articolo 58, commi 5-quinquies e 6-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, è esclusa ogni forma di compensazione a valere sullo stesso o sui restanti profili professionali del personale A.T.A. ovvero su differenti categorie dello stesso personale.

Articolo 2 (Personale amministrativo, tecnico e ausiliario)

Nell’ambito del contingente complessivo, il numero delle assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in

ciascuna provincia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, viene determinato sulla base delle disponibilità

di posti residui dopo l’espletamento delle procedure di mobilità per l’anno scolastico 2020/2021 del personale A.T.A.

appartenente ai vari profili professionali, salvaguardando, prioritariamente, le assunzioni sulle disponibilità uniche

esistenti per ciascun profilo professionale nelle diverse province.

Nel limite del contingente previsto per il suddetto personale, le assunzioni vengono effettuate sui posti vacanti e

disponibili per l’intero anno scolastico, dopo le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria in ambito

provinciale.

Le assunzioni dei direttori dei servizi generali e amministrativi sono effettuate sulla base delle graduatorie del

concorso di cui all’articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ed i contingenti sono definiti in

relazione ai posti messi a concorso nella singola regione, nei limiti, ove necessario, del numero dei candidati presenti

nelle graduatorie.

Per i restanti profili professionali, le assunzioni sono effettuate sulla base delle graduatorie provinciali permanenti

valide per l’anno scolastico 2020/2021 aggiornate a seguito dell’espletamento dei concorsi per soli titoli di cui

all’O.M. 23 febbraio 2009, n. 21.

Nel limite del contingente sopraindicato si applicano le riserve di cui agli articoli 3 e 18 della legge 12 marzo 1999, n.

68 e le riserve di cui agli articoli 678, comma 9, e 1014, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66.

Si applicano, altresì, le disposizioni della legge 23 novembre 1998, n. 407 e della legge 11 marzo 2011, n. 25.

Articolo 3 (Assegnazione sede)

Al personale di cui all’articolo 2 è assegnata la sede definitiva nell’anno scolastico 2021/2022 sulla base della

normativa vigente.

Visualizza il decreto e gli allegati:

m_pi.AOOGABMI.Registro-DecretiR.0000094.08-08-2020-1

All.-1-Contingente-nomine-ATA-DSGA-e-AA

All.-2-Contingente-nomine-ATA-AT-e-CS

All.-3-Contingente-nomine-ATA-CR-GA-CO-IF

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