Istruzioni e indicazioni operative in materia disupplenze al personale docente, educativo ed A.T.A a.s. 2020/2021. La nota del MIUR.

CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO

L’ O.M. n. 60 del 10 luglio 2020ha ridisciplinato l’intera materia relativa al conferimento delle supplenze.

Si raccomanda, pertanto, una puntuale lettura e attuazione di quanto dalla stessa disciplinato, da parte dei dirigenti degli Ambiti territoriali e dei Dirigenti Scolastici.

In particolare, sono disciplinati criteri e modalità di conferimento delle seguenti tipologie:

a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente

tali per tutto l’anno scolastico, da assegnare con termine al 31 agosto;

b) supplenze temporane e sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali

entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario,il cui termine coincide con il giorno

annualmente indicato dalrelativo calendario scolastico quale termine delle attività didattiche;

c) supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti,con termine all’ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio. L’attribuzione delle supplenze per

l’anno scolastico 2020/21 sarà disposta dalle graduatorie provinciali e di istituto costituite in attuazione dell’OM 60/2020.

Le graduatorie di istituto vigenti per il triennio 2017/2018, 2018/2019, 2019/20, ad eccezione della prima fascia, sono caducate e inattingibili.

Preliminarmente, si richiama l’attenzione in merito a quanto disposto dall’articolo 399, del T.U., nella parte in cui dispone che: “ A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno

scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione

scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica di

titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero.

La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute

successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all’inserimento periodico nelle graduatorie di cui all’articolo 401 del presente testo unico..”.

L’individuazione del destinatario della supplenza è operata dal dirigente dell’amministrazione scolastica territorialmente competente nel caso di utilizzazione delle GAE e delle GPS e dal dirigente

scolastico nel caso di utilizzazione delle graduatorie di istituto.

La rinuncia o l’assenza alla convocazione comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenza sulla base delle GAE e delle GPS a seconda della graduatoria interessata dalla convocazione

per il relativo insegnamento.

La rinuncia dagli elenchi GAE per il sostegno consente di accettare altra nomina dalla medesima GAE per posto comune.

All’atto dell’esaurimento della graduatoria di istituto, ivi comprese le graduatorie delle istituzioni scolastiche viciniori, il dirigente scolastico si avvale di aspiranti docenti che abbiano presentato

istanza di MAD.

Le domande di messa a disposizione devono essere presentate esclusivamente dai docenti che non risultino iscritti in alcuna graduatoria provinciale e di istituto e possono essere presentate per

una provincia da dichiarare espressamente nell’istanza.

Qualora pervengano più istanze, i dirigenti scolastici daranno precedenza ai docenti abilitati e ai docenti specializzati. In ogni caso, le domande di messa disposizione rese in autocertificazione ai

sensi del D.P.R. n.445/2000, eventualmente integrate se già presentate, devono contenere tutte le dichiarazioni necessarie per consentire la verifica puntuale dei suddetti requisiti da parte dei

dirigenti scolastici, ivi compresi gli estremi del conseguimento del titolo di abilitazione e/o del titolo di specializzazione.

Gli eventuali contratti a tempo determinato stipulati con aspiranti non inseriti in graduatoria e tramite le cd. MAD sono soggette agli stessi vincoli e criteri previsti dall’ordinanza, ivi incluse le

sanzioni previste dall’articolo 14.

Giova inoltre richiamare l’attenzionesu quanto previsto all’articolo 8 dell’Ordinanza. Si tratta di una parziale novità, mutuata da quanto già previsto per le supplenze conferite al personale ATA da

III fascia di istituto, la cui attuazione è vincolante[…]

 

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