Lavoratori fragili nella scuola, possono essere utilizzati per 36 ore in altri compiti solo a richiesta.

In merito all’inidoneità relativa alla specifica mansione, per quanto attiene il personale docente, il CCNI concernente

i criteri di utilizzazione del personale dichiarato inidoneo alla funzione per motivi di salute, sottoscritto tra le parti il

25 giugno 2008 (CCNI Utilizzazioni inidonei), stabilisce, all’articolo 2, comma 4 che “il personale docente ed

educativo riconosciuto temporaneamente inidoneo alle proprie funzioni può chiedere l’utilizzazione ai sensi della

lettera a) del precedente comma 2.

A tal fine sottoscrive uno specifico contratto individuale di lavoro di durata pari al periodo di inidoneità riconosciuta.

La domanda di utilizzazione può essere prodotta in qualunque momento durante l’assenza per malattia, purché

almeno 2 mesi prima della scadenza del periodo di inidoneità temporanea e, comunque, dei periodi massimi di

assenza di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 17 del C.C.N.L. 29 novembre 2007”.

Dalla previsione contrattuale richiamata emerge esplicitamente il diritto del personale in parola ad essere

utilizzato in altri compiti, prioritariamente nell’ambito del settore scuola, tenendo conto della preparazione

culturale e dell’esperienza professionale maturata.

L’utilizzazione del personale riconosciuto temporaneamente inidoneo potrà avvenire solo a domanda

dell’interessato, da produrre senza indugio, all’esito del giudizio di idoneità, al Dirigente scolastico.

Qualora il lavoratore non richieda esplicitamente di essere utilizzato in altri compiti coerenti con il proprio

profilo professionale, dovrà fruire, per tutto il periodo di vigenza della inidoneità temporanea, dell’istituto

giuridico dell’assenza per malattia.

Nel caso contrario il Dirigente scolastico, una volta acquisito il referto medico recante il giudizio di inidoneità, lo

trasmetterà alla competente articolazione territoriale dell’Ufficio scolastico regionale, comunicando se sussistano o

meno i presupposti per la prevista utilizzazione temporanea in altri compiti all’interno dell’Istituzione scolastica di

titolarità, indicando esplicitamente la volontà del lavoratore di essere utilizzato in altri compiti nonché le funzioni cui

è possibile adibirlo nel rispetto di quanto indicato nella certificazione medica e allegando, a corredo, il progetto di

istituto predisposto ai fini dell’utilizzazione di cui trattasi.

Il competente Direttore dell’Ufficio scolastico regionale predispone l’utilizzazione del lavoratore presso

l’Istituzione scolastica di provenienza, avendo cura di riportare l’orario di lavoro a 36 ore settimanali,

come previsto dall’articolo 8 del CCNI Utilizzazioni inidonei.

Si richiamano, sinteticamente e a solo titolo esemplificativo, alcune attività di supporto alle funzioni istituzionali

della scuola, tra cui:

– servizio di biblioteca e documentazione;
– organizzazione di laboratori;
– supporti didattici ed educativi;
– supporto nell’utilizzo degli audiovisivi e delle nuove tecnologie informatiche;
– attività relative al funzionamento degli organi collegiali, dei servizi amministrativi e ogni altra attività deliberata nell’ambito del progetto d’istituto.

Ove ritenuto necessario da parte del Dirigente scolastico e compatibile con le esigenze correlate allo svolgimento della nuova funzione, le attività di cui sopra potranno essere svolte in modalità di lavoro agile secondo quanto ordinariamente previsto dalla Legge 22 maggio 2017, n. 81, sempre al fine di salvaguardare l’incolumità del lavoratore, con particolare riferimento alla certificazione medica che ne attesta la condizione di fragilità e, conseguentemente, l’inidoneità temporanea.

In caso di più richieste di utilizzazione per la stessa istituzione scolastica si terrà conto di quanto previsto
dall’articolo 3, comma 3 del richiamato CCNI Utilizzazioni inidonei, fermo restando che l’utilizzazione
medesima potrà essere disposta – sempre su base volontaria – anche presso altre istituzioni scolastiche ed
educative, ovvero presso gli Uffici degli Ambiti territoriali o presso le sedi degli Uffici scolastici regionali,
finanche presso altre Amministrazioni pubbliche, previa intesa con i soggetti interessati.

Si rammenta, ad ogni buon conto, che l’utilizzazione avviene, di norma, nell’ambito della provincia di titolarità dell’interessato, ovvero anche in altra provincia nel caso in cui l’interessato lo richieda esplicitamente e che da parte della scuola o dell’Ufficio di destinazione vi sia l’effettiva necessità di utilizzazione.

Laddove sia dimostrato che il lavoratore richiedente utilizzazione non possa accedere a mansioni equivalenti a quelle previste dal proprio profilo professionale, l’articolo 42 del Dlgs. 81/2008 prevede che “il datore di lavoro, […] attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza”.

Nel caso di specie, nella comunicazione alla competente articolazione territoriale dell’Ufficio scolastico regionale, finalizzata all’utilizzazione del lavoratore in altri compiti, il Dirigente scolastico avrà cura di evidenziare l’impossibilità di attribuire al lavoratore una mansione equivalente a quella di provenienza, dopo aver percorso ogni opzione utile, affinché l’Amministrazione interessata possa provvedere a sua volta alla individuazione delle soluzioni più idonee, anche con riferimento a quanto previsto dal richiamato CCNI Utilizzazioni inidonei, all’articolo 3, commi 2 e 3.

Qualora il Dirigente scolastico, attivata la richiesta di sorveglianza sanitaria dietro richiesta del lavoratore, sia in possesso di elementi che fanno ragionevolmente presumere un pericolo per la sicurezza e per l’incolumità fisica del dipendente interessato, in attesa della visita medica richiesta potrà assumere le misure cautelari di cui all’articolo 6, comma 1 lettera b) e commi 2, 4 (motivazione della situazione di urgenza), 5, 6 e 7 del dPR 171/2011.

Si rappresenta in ultimo che il posto resosi disponibile in corso d’anno per la dichiarata inidoneità temporanea sarà coperto a norma delle disposizioni vigenti sulle supplenze.

Resta fermo quanto disposto dall’articolo 6, comma 3 del citato CCNI Utilizzazioni inidonei, in merito alla utilizzazione fuori ruolo del personale dichiarato temporaneamente inidoneo(…)

 

Scarica la nota completa: Lavoratori fragili 11 settembre 2020 AOODPIT.REGISTRO-UFFICIALE.2020.0001585

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