Nuovo Dpcm. Sospensione del concorso straordinario a partire dal 5 novembre. Testo definito in pdf.

Di seguito riportiamo i punti salienti del nuovo Dpcm firmato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, con validità dal 5 novembre al 3 dicembre 2020. (ricordiamo che alcune regioni come la Campania hanno emesso ordinanze che si discostano dal Dpcm, quindi vanno verificate anche le disposizioni territoriali.)

s) le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata.

Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

L’attività didattica ed educativa per la scuola dell’infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.

f) fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza.

Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro n. 89 dell’istruzione 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020,  garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;

v-bis) è sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali

pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in

cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità

telematica, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale, ivi

compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico

chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile, ferma restando l’osservanza delle

disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio

2020 e degli ulteriori aggiornamenti.

Resta ferma la possibilità per le commissioni di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto;

Scarica il nuovo Dpcm: dpcm-3-novembre

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