Ripetizione dell’anno di formazione e di prova a seguito di valutazione negativa

formazione e prova Scarpellino

Ripetizione dell’anno di formazione e di prova a seguito di valutazione negativa

Come noto, la legge n. 107/2015, art. 1, comma 119, stabilisce che, in caso di valutazione negativa del
periodo di formazione e di prova, il personale docente è sottoposto ad un secondo periodo di formazione
e di prova, non rinnovabile.

Il successivo D.M. n. 850/2015, art. 14, commi 3 e 4, nel regolamentare tale fattispecie, ha stabilito che,
nel corso del secondo periodo di formazione e di prova, “è obbligatoriamente disposta una verifica,
affidata a un dirigente tecnico, per l’assunzione di ogni utile elemento di valutazione dell’idoneità del
docente”.

Affinché questa Direzione Generale possa programmare l’attività di cui sopra, affidandola al Corpo
ispettivo, è necessario acquisire i nominativi di tutti i docenti, in servizio presso le istituzioni scolastiche
della Campania, che devono ripetere nell’a.s. 2021/2022 il periodo di formazione e di prova a seguito di
giudizio sfavorevole.

Al fine di procedere correttamente e compiutamente alle operazioni sopra richiamate, i Dirigenti
Scolastici sono invitati a:

– esaminare i fascicoli personali dei docenti immessi in ruolo lo scorso anno presso altre istituzioni
scolastiche, al fine di accertare l’esito dell’anno di formazione e di prova;

– rilevare i dati dei docenti che non hanno superato il periodo di formazione e di prova nell’a.s.
2020/2021 per esito negativo;

– trasmettere i nominativi dei docenti che devono ripetere il periodo di formazione e di prova per esito
negativo, compilando il format allegato e inviandolo al seguente indirizzo di posta elettronica
annamaria.dinocera@istruzione.it entro il 10 dicembre 2021.

Si allega: format_ dati docenti per ripetizione anno di formazione e prova

Ripetizione dell’anno di formazione e di prova a seguito di valutazione negativa

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