Richieste di trasformazione rapporto di lavoro personale scolastico da tempo pieno a tempo parziale e viceversa a.s. 23/24 Nota UAT Napoli

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Richieste di trasformazione rapporto di lavoro personale scolastico da tempo pieno a tempo parziale e viceversa a.s. 23/24 Nota UAT Napoli

Con riferimento a quanto in oggetto, si rappresenta che il 15 marzo 2023 scade il termine perentorio
per la presentazione, presso le segreterie scolastiche, delle domande di rientro al tempo pieno, di
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, di modifica dell’orario e/o
della tipologia dell’attuale rapporto di lavoro a tempo parziale.

Le istituzioni scolastiche dovranno successivamente trasmettere, entro il 31 marzo 2023, le predette
istanze, ai seguenti indirizzi di posta elettronica dedicati:

• Per il personale A.T.A.: part_time.ata.na@istruzione.it

• Per il personale docente della scuola dell’infanzia e della primaria:part_time.primariainfanzia.na@istruzione.it

• Per il personale docente della scuola secondaria di I grado:part_time.primogrado.na@istruzione.it

• Per il personale docente della scuola secondaria di II, indicando in oggetto: PART TIME – trasmissione istanze, grado:organici.secondogrado.na@istruzione.it

Le segreterie scolastiche dovranno provvedere, inoltre, all’inserimento a SIDI:

– delle nuove domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;

– delle domande di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale per il personale che, avendo maturato il diritto a pensione, abbia chiesto contestualmente di rimanere in servizio in regime di part time.

Nuove domande di part time:

entro il 31 marzo 2022, le istituzioni scolastiche acquisiranno a SIDI,
al percorso Fascicolo personale scuola/Personale Scuola/Personale comparto scuola/Gestione
posizioni di stato/Trasformazione rapporto di lavoro a tempo parziale/Acquisire domande, tutte le
nuove domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale,
presentate entro i termini.

Gli originali delle predette istanze dovranno essere trattenuti dalle scuole per la successiva stipula
del contratto individuale di lavoro a tempo parziale. Una copia delle domande presentate dovrà
essere trasmessa a questo Ufficio per l’acquisizione a SIDI del relativo contratto.

In ragione di quanto stabilito dal C.C.N.L. comparto scuola 2006/2009 del 29.11.2007, si ricorda
che la capienza del contingente autorizzabile alla fruizione del part time deve rispettare l’aliquota del
25% destinata al personale docente con rapporto a tempo parziale rispetto alla dotazione organica
complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna classe di concorso a cattedre o posti o di ciascun
ruolo e, comunque, il limite di spesa massima annua prevista per la dotazione organica medesima,
in riferimento alle posizioni della stessa.

Rientro a tempo pieno:

il rientro a tempo pieno va esplicitamente richiesto. In caso di rientro da part-time a tempo pieno, la chiusura del contratto a SIDI sarà effettuata dallo scrivente Ufficio, mentre rimane di competenza delle istituzioni scolastiche la predisposizione del contratto cartaceo di rientro in regime di full time; le eventuali domande di personale che intende rientrare a tempo pieno solamente dopo un anno di rapporto di lavoro in regime di part time (art. 11 dell’O.M. n. 446/97), potranno essere accolte sulla base di motivate esigenze, che dovranno essere documentate anche alla Ragioneria Territoriale.

Variazione orario part-time:

il personale, già collocato in regime di part time, che intenda modificare il proprio orario di servizio per motivi personali dovrà presentare apposita richiesta al Dirigente Scolastico entro i termini previsti. Copia del contratto di variazione oraria predisposto dalle istituzioni scolastiche dovrà essere spedita allo scrivente Ufficio, che provvederà ad aggiornare a SIDI il contratto già acquisito.

Per il solo personale docente di scuola secondaria di I e II grado, che non intenda in maniera
volontaria cambiare il proprio orario di servizio, ma la cui modifica dovesse rendersi necessaria per
garantire l’unicità dell’insegnamento, il numero di ore di servizio sarà concordato dal Dirigente
Scolastico e dal docente, nonché comunicato allo scrivente Ufficio (anche in questo caso dovrà
essere trasmessa copia del contratto di variazione oraria) in tempo utile per le operazioni di
mobilità in organico di fatto (utilizzazioni e assegnazioni provvisorie).

Personale trasferito:

le Istituzioni Scolastiche, presso le quali venga assegnato per trasferimento
da altre province personale già in part time, dovranno dare immediata notizia a questo Ufficio
e, comunque, in tempo utile per le operazioni di mobilità in organico di fatto.

Si richiama, inoltre, quanto previsto dall’art. 73 del D. L. 112/08, convertito in legge n. 133 del 2008,
in base al quale a fronte di un’istanza del lavoratore, l’Amministrazione non ha l’obbligo di
accoglierla, né la trasformazione avviene in modo automatico, in quanto la trasformazione “può”
essere concessa all’esito della valutazione dell’Amministrazione sulla congruità del regime orario e sulla collocazione temporale della prestazione lavorativa richiesti. Infatti, qualora derivi
pregiudizio alla funzionalità complessiva della scuola, l’Amministrazione potrà negare la
trasformazione del rapporto di lavoro.

Infine, si rappresenta che, qualora dovesse determinarsi un esubero di domande rispetto al
contingente, quest’Ufficio accoglierà le richieste in base ai seguenti criteri:

– Precedenze di cui all’art. 8 del D.L. 81/2015;

– Maggiore anzianità di servizio (se non dichiarata nel modulo di domanda sarà considerata pari a zero);

– Maggiore età

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