Applicazione benefici contrattuali previsti dal CCNL Comparto scuola in pensione nel triennio 2019/2021. Chiarimenti

inps Scarpellino

Applicazione benefici contrattuali previsti dal CCNL Comparto scuola in pensione nel triennio 2019/2021. Chiarimenti

Com’è noto, il Testo definitivo del CCNL del Comparto Scuola, per il triennio 2019/2021, è stato
pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 296 del 20 dicembre 2022.

Tale Contratto è volto a disciplinare il rapporto di lavoro, oltre che dal punto di vista normativo,
anche sotto il profilo economico e si applica al personale scolastico, docente, educativo ed ATA,
delle scuole di ogni ordine e grado.

Infatti, gli incrementi riguardano le diverse componenti dello stipendio, nelle varie misure e
decorrenze, indicate nelle tabelle che l’INPS ha già trasmesso alle SS.LL..

Tali miglioramenti contrattuali, avendo incidenza, di conseguenza, sulle determinazioni dei
trattamenti pensionistici e di fine servizio, per il personale scolastico già collocato a riposo nel
triennio 2019/2021, danno origine ad un ricalcolo delle somme già liquidate.

Tanto premesso, con la presente circolare si ritiene, quindi, precisare la competenza alla
rideterminazione degli importi già corrisposti, per il Trattamento di fine servizio (ex buonuscita) e
per il Trattamento pensionistico, come di seguito specificato.

TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO ( ex Buonuscita)

1) Per il personale già collocato a riposo, a partire dal 1° gennaio 2019 fino al 31 agosto
2020, a qualsiasi titolo (dimissionari, limiti d’età, d’ufficio, deceduti, inabili, inidonei, ecc.), spetta
allo scrivente Ufficio provvedere al ricalcolo dei miglioramenti economici previsti dal C.C.N.L.,
atteso che quest’ultimo ha operato, all’epoca, in modalità cartacea, tramite l’emissione dei c.d.
Modelli PL1.

2) Per il personale già collocato a riposo, a far data dal 1° settembre 2020 fino al 31
dicembre 2021, sempre a qualsiasi titolo, saranno le SS.LL. a provvedere all’aggiornamento
economico previsto dal C.C.N.L. in questione, tramite l’utilizzo degli applicativi “NUOVA
PASSWEB” e “COMUNICAZIONE DI CESSAZIONE TFS”.

TRATTAMENTO PENSIONISTICO

Invece, per il personale già collocato a riposo, a partire dal 1° gennaio 2019 fino al 31
dicembre 2021, sempre a qualsiasi titolo, saranno le SS. LL. a rideterminare il trattamento
pensionistico per i benefici economici previsti dal più volte citato C.C.N.L., tramite l’utilizzo dell’
applicativo “NUOVA PASSWEB” per la gestione telematica della posizione assicurativa del
personale di cui trattasi.

ISTRUZIONI OPERATIVE DELL’INPS

1) TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO (ex Buonuscita)

Con riguardo alla riliquidazione delle prestazioni di fine servizio per i pensionati dal 01/09/2020 al
31/12/2021 (atteso che per i pensionati dal 01/01/2019 al 31/08/2020 la competenza, come sopra
specificato, è dell’Ufficio scolastico), si richiamano integralmente le disposizioni fornite con
circolare dell’INPS n. 125 del 04/11/2022.

La scuola, prima di inviare una riliquidazione del TFS, dovrà necessariamente verificare lo stato di
pagamento del TFS telematico, attraverso il seguente percorso:
– accedere alla spalletta sinistra della scrivania virtuale;
– verificare la comunicazione di cessazione;
– richiamare i modelli inoltrati, in corrispondenza dei quali sarà possibile verificare lo stato
della pratica di TFS: “pagato”/ “pagata 1^ rata” / “pagata rata intermedia”/ “validata”/
“istruttoria”/ “apertura pratica”.

Quindi:

A) Con riferimento alle variazioni che intercorrono prima del pagamento della prima liquidazione
TFS (“pagata 1^ rata” / “pagata rata intermedia”/ “validata”/ “istruttoria”/ “apertura pratica”)
la scuola procede a comunicare tali variazioni nel modo seguente:

– se le variazioni riguardano solo i dati giuridici presenti sulla Posizione Assicurativa di
interesse per il TFS, la scuola dovrà procedere esclusivamente a sistemare in modo opportuno la
predetta Posizione Assicurativa;

– se le variazioni riguardano solo i dati dell’ “Ultimo Miglio TFS”, la scuola dovrà
esclusivamente inviare, con lo strumento Nuova Passweb, una nuova certificazione di “Ultimo
Miglio TFS”, variando i dati del dato precedentemente inserito;
– se le variazioni riguardano solo i dati della “Comunicazione di Cessazione TFS”, la
scuola dovrà unicamente inviare, con lo stesso strumento, un nuovo modello di prima liquidazione;

– se, invece, le variazioni riguardano due o più fattispecie dei dati sopra descritti, la scuola
dovrà eseguire le conseguenti operazioni.

B) Per quanto concerne, invece, le variazioni che intercorrono dopo il pagamento della prima
liquidazione TFS (stato “pagata” o “pagata ultima rata”), la scuola procederà a comunicare tali
variazioni nel modo seguente:

– se le variazioni riguardano solo i dati giuridici presenti sulla Posizione Assicurativa di
interesse per il TFS, la scuola dovrà provvedere esclusivamente alla sistemazione della predetta
Posizione Assicurativa;

– se le variazioni riguardano solo i dati dell’ “Ultimo Miglio TFS”, la scuola dovrà
esclusivamente inviare, con lo strumento Nuova Passweb, una nuova certificazione di “Ultimo
Miglio TFS”, variando i dati del precedente inserito;

– se le variazioni riguardano solo i dati della “Comunicazione di Cessazione TFS”, la
scuola dovrà unicamente inviare, con lo stesso strumento, un modello di riliquidazione;

– se, invece, le variazioni riguardano entrambe le ultime due tipologie di dati, la scuola
dovrà procedere sia alla certificazione dell’ “Ultimo Miglio TFS”, con la conseguente modifica dei
dati di “Ultimo Miglio TFS”, sia alla “Comunicazione di Cessazione TFS”, con il conseguente
invio del modello di riliquidazione;

– se, infine, le variazioni riguardano due o più fattispecie dei dati sopra descritti, la scuola
dovrà eseguire le conseguenti operazioni.

TRATTAMENTO PENSIONISTICO

Con riguardo alla riliquidazione dei trattamenti pensionistici, si richiama quanto disposto con
circolare dell’INPS n. 26 del 13/02/2019, al paragrafo 5:

Gli Enti datori di lavoro, per comunicare le informazioni necessarie alla riliquidazione dei
trattamenti di pensione, anche e soprattutto in occasione dell’applicazione dei recenti rinnovi
contrattuali, dovranno prendere in carico la posizione assicurativa ed effettuare l’inserimento di un
nuovo “ultimo miglio” (senza sovrascrivere il precedente) con gli incrementi stipendiali spettanti
alla data di cessazione dal servizio, compilando altresì la sezione dei “Miglioramenti contrattuali”
con gli importi relativi alle scadenze contrattuali future. Dell’avvenuto aggiornamento delle
posizioni dei propri dipendenti gli Enti datori di lavoro dovranno dare puntuale comunicazione alla
Struttura dell’Istituto competente. Si chiarisce infine che in ogni caso la riliquidazione della
pensione sarà comunque subordinata all’invio da parte degli Enti, o di MEF NOIPA per le
Amministrazioni di competenza, delle denunce contributive (quadro V1, causale 1, della ListaPosPa) conseguenti alla corresponsione degli emolumenti arretrati.

Il nuovo “ultimo miglio” (retribuzione fissa e continuativa e retribuzione base per il 18%), che dovrà
essere inserito senza sovrascrivere il precedente, dovrà riportare gli incrementi stipendiali spettanti
alla data di cessazione dal servizio:

– Per i pensionati dal 01/01/2019 al 31/12/2019, le retribuzioni da inserire alla data di
cessazione sono quelle riferite alla nuova scadenza contrattuale del 01/01/2019;

– Per i pensionati dal 01/01/2020 al 31/12/2020, le retribuzioni da inserire alla data di
cessazione sono quelle riferite alla nuova scadenza contrattuale del 01/01/2020;

– Per i pensionati dal 01/01/2021 al 31/12/2021, le retribuzioni da inserire alla data di
cessazione sono quelle riferite alla nuova scadenza contrattuale del 01/01/2021.

La sezione “Miglioramenti contrattuali” (retribuzione fissa e continuativa e retribuzione base per il
18%) deve riportare gli importi relativi alle scadenze contrattuali successive alla data di cessazione
dal servizio.

Pertanto, per i pensionati dal 01/01/2019 al 31/12/2019, occorrerà inserire le scadenze contrattuali
alla data del 01/01/2020 e le nuove retribuzioni alla predetta data e le scadenze contrattuali alla data
del 01/01/2021 e le nuove retribuzioni alla predetta data.

Per i pensionati dal 01/01/2020 al 31/12/2020, occorrerà inserire le scadenze contrattuali alla data del
01/01/2021 e le nuove retribuzioni alla predetta data.

Per i pensionati dal 01/01/2021 al 31/12/2021, la sezione non è da compilare in quanto non vi sono
scadenze contrattuali successive alla data di cessazione dal servizio.
In conclusione:

– pensionati dal 01/01/2019 al 31/12/2019: retribuzione alla data di cessazione aggiornata +
miglioramenti contrattuali alla scadenza del 01/01/2020 + miglioramenti contrattuali alla
scadenza del 01/01/2021;

– pensionati dal 01/01/2020 al 31/12/2020: retribuzione alla data di cessazione aggiornata +
miglioramenti contrattuali alla scadenza del 01/01/2021;

– pensionati dal 01/01/2021 al 31/12/2021: retribuzione alla data di cessazione aggiornata.
Si invita ad inserire i dati economici riportati nelle tabelle della retribuzione pensionistica aggiornata
al CCNL 2019-2021 e trasmesse dall’INPS – Direzione di coordinamento metropolitano di Napoli.

L’indirizzo di posta elettronica al quale l’istituto scolastico dovrà comunicare l’avvenuto
aggiornamento dei dati economici è RiliquidazioniPrestazioniPPAA.DCMNapoli@inps.it
L’aggiornamento dei dati economici dovrà riguardare, in primo luogo, i pensionati dal 01/01/2019 al
31/12/2019. Si prega, pertanto, di non inviare comunicazioni relative a pensionati per il periodo
01/01/2020-31/12/2020 e 01/01/2021-31/12/2021, se non dopo aver ultimato le lavorazioni per i
pensionati 01/01/2019-31/12/2019.

N.B. Per richieste di chiarimenti in ordine alla riliquidazione del trattamento di fine servizio e
del trattamento pensionistico, è possibile attivare le strutture territoriali dell’Istituto attraverso
i DSGA referenti, che potranno porre eventuali quesiti in piattaforma Microsoft Teams – team
“Istituti scolastici Napoli” – canale “Referenti”.

Allegato:

m_pi.AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE(U).0003259.03-03-2023

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