
Anno di formazione e di prova dei docenti neoassunti Adempimenti conclusivi e strumenti
Gli artt. 13 e 14 del D.M. n. 226/2022 disciplinano la valutazione del periodo di formazione e di prova
del personale docente neoassunto, ai sensi di quanto previsto dalla Legge n. 107, art. 1, comma 118.
In particolare, l’art. 13, comma 2, del citato decreto stabilisce che “il colloquio prende avvio dalla
presentazione delle attività di insegnamento e formazione e della relativa documentazione contenuta nel
portfolio professionale, consegnato preliminarmente al dirigente scolastico che lo trasmette al Comitato
almeno cinque giorni prima della data fissata per il colloquio.
L’assenza al colloquio del docente, ove non motivata da impedimenti inderogabili, non preclude l’espressione del parere.
Il rinvio del colloquio per impedimenti non derogabili è consentito una sola volta”.
Ai fini della valutazione, uno strumento fondamentale è rappresentato dall’allegato A, che struttura i
momenti di osservazione, realizzati dal Dirigente scolastico e dal Tutor, evidenziando in maniera
oggettiva le caratteristiche dell’attività̀ didattica svolta dal docente neo-immesso.
L’allegato A, debitamente compilato, entra a far parte del materiale sottoposto al Comitato di valutazione.
Facendo seguito a quanto illustrato nella nota di questo Ufficio, prot. AOODRCA R.U. 18989 del
27.04.2023, riguardo allo svolgimento del colloquio e del test finale, si illustrano di seguito le azioni affidate ai soggetti/organi coinvolti nella valutazione del percorso di formazione e periodo annuale di prova:
➢ il Dirigente scolastico presenta al Comitato di valutazione una relazione per ogni docente in
formazione e prova, con espresso riferimento all’acquisizione delle competenze rilevate;
➢ il docente Tutor illustra le risultanze emergenti dall’istruttoria, compiuta in merito alle attività
formative, alle esperienze di insegnamento e alla partecipazione del docente neoassunto alla vita
della scuola, con riferimento agli indicatori e ai descrittori dell’Allegato A al D.M. 226/2022;
➢ il Comitato procede all’espressione del parere obbligatorio, ma non vincolante per il Dirigente
scolastico, che può discostarsene con atto motivato, fermo restando che il mancato superamento della
verifica delle competenze previste, comporta il mancato superamento del percorso di formazione e
periodo annuale di prova;
➢ il Dirigente scolastico, sulla base dell’istruttoria compiuta, tenendo conto dei criteri illustrati
nell’art. 4 del D.M. n.226/2022 e del parere del Comitato di valutazione, emette:
– motivato provvedimento di conferma in ruolo, in caso di giudizio favorevole;
– motivato provvedimento di ripetizione del periodo di formazione e di prova, in caso di giudizio
sfavorevole, indicando gli elementi di criticità emersi e le forme di supporto formativo e di
verifica del conseguimento degli standard richiesti per la conferma in ruolo.
Per quanto concerne la tempistica di detti adempimenti, fatto salvo quanto indicato nella nota di questo
Ufficio, prot. AOODRCA R.U. 22636 del 10.06.202, sul periodo di formazione e prova dei docenti
assunti ai sensi dell’articolo 59, comma 4, del Decreto-legge 73/2021, si ricorda che il Comitato di
valutazione, ai sensi dell’art.13 comma 1 del D.M. n. 226/2022, è convocato dal Dirigente Scolastico,
per procedere all’espressione del parere, nel periodo intercorrente tra il termine delle attività didattiche
– compresi gli esami di Stato – e la conclusione dell’anno scolastico.
Ferma restando l’autonomia di ogni scuola, nel predisporre gli strumenti operativi, l’Ufficio III di questa
Direzione Generale ha predisposto gli allegati modelli esemplificativi per lo svolgimento dell’istruttoria
e la conclusione del procedimento in esame:
– Modello 1 – relazione del D.S. al Comitato di valutazione
– Modello 2 – modello – risultanze dell’istruttoria del docente tutor
– Modello 3 – esempio Verbale del Comitato di valutazione
– Modello 4 – provvedimento superamento/mancato superamento del periodo di formazione e di prova.
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