In seguito alla circolare prot. n. 115135 del 25 luglio 2024, si comunica agli aspiranti supplenti che intendono beneficiare della priorità di scelta della sede, ai sensi degli articoli 21, 33 comma 6, o 33 commi 5 e 7 della legge 104/92, che è necessario allegare l’intera documentazione comprovante il possesso dei requisiti in un unico file PDF. In assenza di stampanti-scanner fisici, si consiglia l’uso di app scanner disponibili negli store degli smartphone, evitando l’invio di foto.
La documentazione
Per usufruire del beneficio di priorità nella scelta della sede scolastica e per la produzione della documentazione e certificazione, si applicano integralmente le disposizioni del vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale scolastico. La documentazione deve essere completa e leggibile; in caso contrario, non sarà possibile fruire della priorità. Gli aspiranti disabili non in situazione di gravità devono includere nel file la documentazione attestante sia l’handicap (art. 3 c.1 l.104/92), sia il grado di invalidità civile superiore ai due terzi o le minorazioni indicate nell’apposita tabella (art. 21 l. 104/92).
Per coloro che assistono un familiare, la condizione fisica (in situazione di gravità) che dà diritto alla precedenza deve avere carattere permanente. Tale disposizione non si applica nel caso dei figli disabili (punto IV del contratto integrativo).
Espressioni sedi
Si ribadisce che, qualora l’aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario per le sedi e le classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Di conseguenza, non verrà assegnato l’incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l’anno scolastico di riferimento (cfr. art 12 c. 4 O.M. 88/2024).