Il Ministero dell’Istruzione ha emanato nuove direttive riguardanti le assunzioni a tempo indeterminato per il personale docente. Il contingente di assunzioni, stabilito in conformità con le effettive possibilità di assunzione degli aspiranti presenti nelle procedure di reclutamento, è stato definito in relazione alla consistenza dei posti vacanti.
Le immissioni in ruolo saranno effettuate sui posti che risultano vacanti e disponibili per l’intero anno scolastico, registrati al sistema informativo al termine delle operazioni di mobilità. Il limite del contingente autorizzato è di 45.124 posti, come indicato nelle istruzioni operative contenute nell’allegato A del decreto.
Il numero di posti su cui possono essere disposte le assunzioni a tempo indeterminato è suddiviso equamente: il 50% è assegnato alle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami attualmente vigenti, mentre il restante 50% è destinato alle graduatorie ad esaurimento, come previsto dall’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Le assunzioni terranno conto delle quote di riserva previste dagli articoli 3 e 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68. In caso di esubero a livello regionale per singola classe di concorso e tipo di posto, l’Ufficio Scolastico Regionale provvederà al riassorbimento delle posizioni tramite compensazione delle disponibilità presenti in altre province per la medesima classe di concorso o tipo di posto.
Se al termine di tale operazione si riscontrasse la mancanza di posti vacanti e disponibili nelle diverse province per la stessa classe di concorso o tipo di posto a causa della presenza di ulteriore esubero, l’Ufficio provvederà al riassorbimento tramite compensazione delle disponibilità presenti in altre classi di concorso o tipi di posto della regione. Durante queste operazioni, l’Ufficio terrà conto anche della consistenza delle diverse graduatorie utili per le immissioni in ruolo.
Allegati:
SUDDIVISIONE POSTI PER REGIONE