Pubblicare le foto dei figli minori sui Social, può costare caro.

Avv. Francesco Carbone –    Ecco una sentenza destinata a fare scuola: per il giudice del Tribunale di Mantova è illecito il comportamento del genitore che, senza acquisire il preventivo consenso dell’altro, pubblica foto dei figli minori sui Social.

Più precisamente, per il Tribunale di Mantova: «l’inserimento di foto di minori sui social network costituisce comportamento potenzialmente pregiudizievole per essi in quanto ciò determina la diffusione delle immagini fra un numero indeterminato di persone, conosciute e non, le  quali possono essere malintenzionate e avvicinarsi ai bambini dopo averli visti più volte in foto on-line, non potendo inoltre andare sottaciuto l’ulteriore pericolo costituito dalla condotta di soggetti che “taggano” le foto on-line dei minori e, con procedimenti di
fotomontaggio, ne traggono materiale pedopornografico da far circolare fra gli interessati,
come ripetutamente evidenziato dagli organi di polizia»

La questione era stata portata in Tribunale da un padre separato che denunciava la violazione degli accordi di separazione da parte della moglie che, sebbene si fosse formalmente impegnata a non postare più foto dei figli minori, nonché  a rimuovere quelle esistenti, aveva continuato a farlo.

Il padre dei minori, quindi, ricorreva all’Autorità Giudiziaria affinché rivedesse in suo favore  «le condizioni regolanti i rapporti genitori/figli alla stregua di supposti gravi comportamenti diseducativi posti in essere dalla madre»

Il giudice concludeva la disputa genitoriale senza modificare gli accordi presi in sede di separazione, in quanto non rinveniva prove robuste della «grave inadeguatezza educativa» della donna.

Ma –  ed è questa la portata innovativa delle sentenza –  per il
Tribunale di Mantova – il comportamento della madre integra violazione della «tutela dell’immagine», prevista dall’articolo 10 del codice civile, della «tutela della riservatezza dei dati personali», prevista dal Codice della privacy, nonché della Convenzione di New York, che, all’art. 16 prevede che «nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione» e che «il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti».

Per tali motivi il Giudice ha immediatamente ordinato la rimozione delle foto dei minori unilateralmente postati dalla madre e ha fatto intervenire il Servizio Tutela Minori affinchè fornisca «ogni informazione utile in ordine alla capacità genitoriale dei predetti genitori».

In pratica il monito è chiaro: cari coniugi separati, fate sparire le foto dei vostri piccoli dai Social o vi ritroverete gli Assistenti Sociali  in casa per verificare se siete dei bravi genitori.

Come sempre, per una più fedele ricostruzione della vicenda, segue sentenza integrale.

Tribunale di Mantova Sentenza 18226, 2017

Dati identificativi

Autorità giurisdizionale

Tribunale

Sezione autorità giurisdizionale

Sezione unica

Sede

Mantova

Anno

2017

Tipo di provvedimento

Sentenza

Num. identificativo

18226

Data dell’udienza in cui è stato assunto

2017-09-19

Materia

Civile – Famiglia

Testo Sentenza

Tribunale di Mantova, 19 settembre 2017. Pres., rel. Mauro Bernardi.
– letto il ricorso n. 2881/17 R.G. Vol. presentato ai sensi dell’art. 337 quinquies c.c. da B. M.  (nato il … a M. e residente a B. in via B. S. n. 25) nei confronti di A. M. (nata ad A. il … e residente a C. in via dei B., 146), dalla cui relazione sentimentale sono nati i figli M. e D. (aventi la prima anni tre e mezzo e il secondo uno e mezzo, entrambi residenti con la madre) e la documentazione allegata con cui si chiede, anche inaudita altera parte, la modifica delle condizioni regolanti i rapporti genitori/figli alla stregua di supposti gravi comportamenti diseducativi posti in essere dalla madre;
– vista la propria ordinanza emessa il 6-4-2017 con cui sono stati regolati i rapporti personali ed economici fra i genitori e i figli, in recepimento degli accordi intervenuti fra le parti;
– considerato che, allo stato, non sussistono i presupposti per disporre una modifica della (peraltro recente) regolamentazione del regime di affido (condiviso con fissazione della  residenza presso la madre) e di visita, non risultando adeguatamente provati né il diretto  coinvolgimento dei minori nella pratica del Reiki, seguita dalla madre, né una grave inadeguatezza educativa della stessa;

– rilevato che A. M. si era specificamente obbligata a non pubblicare le foto dei figli sui social network e a rimuovere quelle già “postate” (v. punto 15 delle condizioni di cui al verbale d’udienza del 6-4-2017) e che il padre ha ribadito la propria ferma opposizione a che ciò avvenga;

– osservato che la richiesta di immediata inibitoria formulata in ricorso da B. M. merita accoglimento atteso che, dagli atti allegati, risulta documentato l’inserimento da parte della madre di numerose foto dei figli delle parti sui social network anche dopo l’intervenuto accordo fra i genitori del 6-4-2017, comportamento questo che integra violazione della norma di cui all’art. 10 c.c. (concernente la tutela dell’immagine), del combinato disposto degli artt. 4,7,8 e 145 del d. lgs. 30-6-2003 n. 196 (riguardanti la tutela della riservatezza dei dati personali) nonché degli artt. 1 e 16 I co. della Convenzione di New York del 20-11-1989 ratificata dall’Italia con legge 27-5-1991 n. 176 (l’art. 1 prevede l’applicazione delle norme della convenzione ai minori di anni diciotto mentre l’art. 16 stabilisce che: “1. Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione. 2. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti. Ulteriore specifica normativa di tutela dei minori in relazione ai servizi della società dell’informazione è contenuta nell’art. 8 del regolamento UE n. 679/2016 del 27-4-2016 che entrerà in vigore il 25-5-2018), laddove la immagine fotografica dei figli costituisce dato personale ai sensi del d. lgs. 196/2003 (v. art. 4 lett. a,b,c) e la sua diffusione integra una interferenza nella vita privata;
– ritenuto peraltro che l’inserimento di foto di minori sui social network costituisce comportamento potenzialmente pregiudizievole per essi in quanto ciò determina la diffusione delle immagini fra un numero indeterminato di persone, conosciute e non, le quali possono essere malintenzionate e avvicinarsi ai bambini dopo averli visti più volte in foto on-line, non potendo inoltre andare sottaciuto l’ulteriore pericolo costituito dalla condotta di soggetti che “taggano” le foto on-line dei minori e, con procedimenti di fotomontaggio, ne traggono materiale pedopornografico da far circolare fra gli interessati,
come ripetutamente evidenziato dagli organi di polizia;
– considerato che il pregiudizio per il minore è dunque insito nella diffusione della sua immagine sui social network sicché l’ordine di inibitoria e di rimozione va impartito immediatamente;
– ritenuta la necessità di acquisire previamente dettagliate informazioni sulla capacità genitoriale delle parti;

P.Q.M.

provvedendo in via provvisoria,

– ordina ad A. M. di non inserire le foto dei figli sui social network, di provvedere, immediatamente, alla rimozione di tutte quelle da essa inserite nonché di attenersi alle condizioni concordate a verbale d’udienza del 6-4-2017;
– dispone che il Servizio Tutela Minori di M. riferisca (anche, ove ritenuto necessario, avvalendosi della collaborazione della A.S.L.), entro il 31-1-2018, circa le condizioni di vita delle parti, degli eventuali nuovi compagni di vita e dei minori, se sussistano figure parentali di supporto nonché ogni informazione utile in ordine alla capacità genitoriale dei predetti genitori verificando, specificamente, se la adesione della madre alla disciplina del Reiki abbia influenza pregiudizievole sui figli, fornendo all’esito degli accertamenti le proprie indicazioni, anche alternative, circa il più idoneo regime di affidamento e di visita dei minori;
– dispone la convocazione delle parti avanti al Collegio come da separato decreto.
Si comunichi al Servizio Sociale competente, anche a mezzo fax, a cura della Cancelleria.
Mantova, 19 settembre 2017.

Il Cancelliere
Il Presidente
Mauro Bernardi

A cura di  Francesco Carbone  – Avvocato e docente.

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