Sempre più docenti con il problema del parcheggio: contratto di posteggio – responsabilità per i danni ed il furto

Avv. Francesco Carbone –   È uno dei contratti più diffusi e, complice la fretta e  l’atavica difficoltà di trovare un posto sulla pubblica strada, anche quello  a più rapida conclusione, visto che, all’ennesimo giro a vuoto, ci si immette nel primo Garage disponibile

E poi?

Se troviamo l’auto danneggiata o con degli oggetti trafugati o, peggio ancora, se l’auto non la ritroviamo proprio più, di chi è la colpa?

A tutti viene immediatamente alla mente quel foglietto appeso al muro dell’autorimessa che recita: “La Direzione non si assume la responsabilità degli oggetti lasciati incustoditi nell’auto, né dei danni o furti che la stessa possa subire”.

Ma è proprio così che stanno le cose?

Per dare una risposta corretta a questa domanda dobbiamo fare una precisa disanima del contratto di parcheggio, che è un contratto atipico ex art. 1322 c.c., norma che ammette la conclusione di contratti diversi dai tipi legali purché sia sussistente un interesse meritevole di tutela.

Più precisamente nel contratto di parcheggio confluiscono sia gli obblighi di custodia, scaturenti dal deposito, sia quelli di godimento del bene immobile (in questo caso la piazzola di sosta) derivanti dalla locazione di area.   Il diverso inquadramento dogmatico della fattispecie determina delle conseguenze sul piano della normativa applicabile e della responsabilità conseguente all’inadempimento.

Pertanto occorre stabilire quale sia l’elemento in esso dominante: se la custodia o la locazione di area

La Giurisprudenza  maggioritaria ritiene prevalente e qualificante l’obbligo di custodia, vale a dire il dovere di restituire la res nelle medesime condizioni in cui è stata consegnata. Tale tutela è estesa anche a tutti gli accessori (impianto stereo, navigatore,  ruota di scorta, ecc)  che siano stabilmente collegati al veicolo fino a costituirne una pertinenza dello stesso.
Ne consegue che  il depositario deve garantire la custodia delle custodia delle cose osservando la diligenza del bonus pater familias (art. 1768 c.c.).e deve predisporre tutti i mezzi idonei e necessari a tutelare i beni depositati onde garantire la relativa restituzione nel medesimo stato in cui sono stati consegnati. Pertanto in caso di danneggiamento, deterioramento, distruzione del bene il depositario risponde a titolo di responsabilità contrattuale per inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto ai sensi dell’art. 1218 c.c. (Cfr. Cass., sent. 27 gennaio 2009 n. 1957)

Ma, con un colpo di scena, la Cassazione ha  sconfessato se stessa e, addirittura a Sezioni Uniti con la sent. 28 giugno 2011, n. 14319 ha deciso di aderire  all’orientamento minoritario del contratto di locazione di area. Pertanto, per gli Ermellini, qualora il gestore abbia escluso in modo chiaro e percepibile l’assunzione di responsabilità per la custodia del bene, non troverà applicazione la disciplina in materia di deposito ma quella della locazione di area, con consequenziale esonero della sua responsabilità in caso di furto o danneggiamento.

Concludendo:  il posteggiatore non è responsabile della custodia del mezzo se ha indicato in modo espresso e chiaramente visibile all’accesso all’area di parcheggio che la stessa non è custodita. In tale caso, quindi, verificata l’assenza di sistema di sicurezza e sussistendo dei costi diversi per la sosta, il depositante parcheggiando in quel luogo accetta la mancata offerta delle garanzie collegate alla custodia.

Al contrario, la responsabilità del parcheggiatore si configura ogni qual volta il depositante, oltre a chiedere un’area per il ricovero dell’auto, abbia inteso ex professo assicurarsi la conservazione del bene, affidandolo al Gestore.

Chissà se i Supremi Giudici avrebbero emesso ugualmente quella sentenza se si fossero sentiti dire la fatidica  frase: “dottò, mi raccomando …lasciate le chiavi !”

 

A cura di  Francesco Carbone  – Avvocato e docente   – www.francescocarbone.tk

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