BUONA SCUOLA SI … BUONO PASTO NO

Avv. Francesco Carbone –   Il personale della scuola (docente curriculare, di sostegno o personale ATA) impegnato in servizio di sorveglianza durante la refezione scolastica ha diritto alla gratuità del pasto.

Il MIUR, poi, rimborsa, seppur in modo forfettario attraverso un contributo, i Comuni che hanno  l’onere di organizzazione della mensa

Lo stesso Ministero, poi, ha previsto anche per i dipendenti degli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali, l’utilizzo dei buoni pasto, mentre per i docenti, anche se impegnati in attività aggiuntive di pomeriggio, non vale lo stesso trattamento.

Perchè?

Eppure, tra le norme previste dalla Legge 107/2015,  c’è anche quella che prevede l’apertura pomeridiana delle scuole, ma nessuno ha previsto i buoni pasto per tutti gli insegnanti.

La “Buona Scuola”, precisamente il comma 7 dell’art.1, per il raggiungimento degli obiettivi formativi ed educativi degli studenti ha previsto infatti anche l’apertura pomeridiana delle scuole ed il  potenziamento del tempo scolastico e/o la  rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89.

In pratica la Legge dispone, ai sensi del suindicato  comma 7, l’apertura delle scuole anche di pomeriggio, pratica già diffusa in quasi tutte le scuole del territorio nazionale. per lavorare su progetti del PTOF o su quelli finanziati con fondi europei. E per garantire tali attività  gli insegnanti sono costretti a fermarsi a scuola tutta la giornata, senza rientrare a casa per il pranzo.

Ma questi lavoratori – contrariamente a quello che presupporrebbe la logica  ed evidentemente di serie B –  non fruiscono dei buoni pasto, come accade per gli altri lavoratori delle aziende private o di altri enti pubblici.

Per gli altri, quelli della Massima Serie, il ticket restaurant (questo è il nome anglofono) diventa un diritto perfino per i lavoratori  part-time quando:

– l’orario di lavoro copre la fascia oraria di un pasto;

– la distanza tra l’abitazione e l’azienda rende impossibile, per il lavoratore, consumare il pasto a casa propria.

Nel mondo della scuola, invece, succede il contrario.

Docenti full time, che con la L. 107/15 si ritrovano ad avere un orario di lavoro  che copre anche la fascia del  pranzo e/o che, lavorando talmente lontano da casa,  saltano completamente il pranzo, non hanno diritto a nulla, se non a farsi un panino, a proprie spese e  per di più consumato  nei luoghi più improbabili.

Eppure la normativa (per i non docenti) è chiara e completa: quando manca la mensa o un servizio di somministrazione diretta in azienda, e non sono presenti servizi di ristorazione nelle vicinanze, poiché il buono pasto risulterebbe  di fatto inutilizzabile, il datore di lavoro deve corrispondere al dipendente l’indennità sostitutiva di mensa.

Per il personale della scuola neanche quella.

Anche la Giurisprudenza si preoccupa di tutelare il diritto del lavoratore al buono pasto (ma sempre se non lavora nella scuola). Infatti la Corte di Cassazione, con la sentenza n.  22702/2014, ha statuito che ogni lavoratore ha diritto ai buoni pasto, tanto nel caso in cui durante la fascia oraria dedicata alla pausa pranzo il lavoratore sia impegnato al lavoro, quanto nel caso in cui il lavoratore abbia terminato di lavorare, ma i tempi di percorrenza non gli consentono di giungere alla sua abitazione nel tempo della fascia oraria stabilita per la pausa pranzo.

Come risolvere il problema? In realtà la soluzione è “virtualmente” semplice: prima occorre una presa di coscienza del problema da parte di tutto il personale della Scuola e poi una pressione sul Legislatore tale da indurlo  ad  inserire questo benefit nel CCNL al fine di farlo diventare un diritto esigibile e soprattutto equo, tale, appunto,  da equiparare tutti i lavoratori e non farne di serie A e serie B.

Probabilmente, però, nelle alte sfere c’è ancora l’idea che gli insegnanti sono dei privilegiati, che fanno tre mesi di vacanza (???) e quindi … che almeno si paghino il panino!

 

A cura di  Francesco Carbone 

– Avvocato e docente   – www.francescocarbone.tk

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