SPID anche per le multe

Avv. Francesco Carbone –   Il 16 gennaio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 12)  il decreto del Ministero dell’Interno del 18 dicembre 2017, denominato. “Disciplina delle procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, tramite posta elettronica certificata”, che dà  un nuovo impulso allo SPID e alla PEC

Pochi articoli (appena 7) per una vera rivoluzione: ecco arrivare direttamente nella cassetta di Posta Elettronica un “verbale  di  contestazione,  redatti  dagli  organi  di  polizia stradale, di cui all’art. 12  del  codice  della  strada,  a  seguito dell’accertamento di violazioni del codice della strada”, la classica “MULTA”, in pratica, magari anche con il sottofondo di “C’è posta per te”,

PROCEDURA: La cosa funzionerà così: al trasgressore, se fermato e identificato, verrà notificato il verbale tramite PEC, senza spese aggiuntive, se lo fornisce lui stesso al momento della contestazione oppure se ha un “domicilio digitale”. Stesso discorso per il proprietario/obbligato in solido. In mancanza, gli  organi di Polizia, prima  di procederà secondo la via tradizionale, dovranno  ricercare la PEC del trasgressore e dell’obbligato in solido nei  pubblici  elenchi  per notificazioni e comunicazioni elettroniche a cui abbia accesso (Art. 4, co 1, lettera a4)

MAIL: La mail avrà come oggetto “atto amministrativo relativo ad una sanzione amministrativa prevista dal codice della strada” (art. 4, co. 1) e conterrà le stesse prescrizioni dell’atto tradizionale, con l’aggiunta della firma elettronica, oltre ovviamente alla copia del verbale, che tecnicamente si chiama  “copia per immagine su supporto informatico di documento analogico del verbale di contestazione“.

NOTIFICA  E TERMINI: la multa “elettronica” si considera  effettuata, per il comando di polizia, dal momento in cui verrà generata la ricevuta di accettazione (Art. 5, co1) , per il destinatario «dal momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna completa del messaggio via PEC». (Art. 5 co.2) Se la notifica via PEC del verbale stradale risulterà impossibile per causa imputabile al destinatario (per esempio perchè è  scaduta la PEC) il comando procederà alla notifica tradizionale della sanzione con addebito dei costi a carico del trasgressore. (Art. 5, co. 3) Infine la stessa procedura ordinaria postale potrà essere utilizzata dagli organi di polizia stradale qualora la notifica digitale non risulterà possibile per qualsiasi altra causa (per esempio utente che non ha nè il domicilio digitale, nè una PEC ). (Art. 5, co. 4)

La notifica digitale si va ad armonizzare con il decreto correttivo del Codice dell’amministrazione digitale che ha dato un impulso alla Riforma Madia,  finora rimasta bloccata, perché legata alla realizzazione dell’Anagrafe unica della popolazione, il mega database che sostituirà le singole realtà comunali, ma che non è stato completato. Ed ecco perché ora il Governo ha deciso di puntare sugli strumenti già a disposizione dei cittadini e cioè la PEC e lo SPID, la prima già obbligatoria per imprese e professionisti, la seconda volontaria per alcuni, ma obbligatoria per tutti i docenti, per poter utilizzare il bonus di 500 euro.

E quindi, come il miglior esempio de “ il bastone e la carota”   la volontarietà di poter utilizzare nuovi strumenti tecnologici deve obbligatoriamente cedere il passo all’imposizione  per poter usufruire di diritti quesiti.

Ma il Postino non doveva suonare sempre due volte???

A cura di  Francesco Carbone  – Avvocato e docente   – www.francescocarbone.tk

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