Riconoscimento di istituto paritario e silenzio assenso

Avv. A. Cicchinelli – Con ricorso al T.A.R. un istituto paritario chiede l’annullamento del decreto di riconoscimento dello status di scuola paritaria a decorrere dall’A.S. 2017/2018, facendo valere l’intervenuta formazione del silenzio assenso sulla base della disciplina ministeriale (ex D.M. n. 83/08 e 267/07).
Il Giudice di prime cure, però, ha ritenuto che tale tesi non potesse essere accolta, poiché non è possibile la formazione del silenzio assenso sulla domanda di riconoscimento della parità scolastica presentata da un privato, in mancanza di prova del possesso dei requisiti prescritti dalla legge.
Il T.A.R., infatti, ha sostenuto che non fosse sufficiente la mera dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti, in quanto, ai sensi degli artt. 1, L. n. 62/00, e par. 3, D.M n. 83/08, il termine del 31 marzo deve considerarsi un termine perentorio ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti richiesti, non essendo possibile, dunque, una successiva integrazione della documentazione.

Avv. A. Cicchinelli
Scarica la sentenza integrale: sentenza
Leggi altri articoli simili
Load More By Sindacato Scuola
Nessun Commenti