Insegnanti di sostegno per alunni con disabilità.

Pubblicati i posti in deroga per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I e II grado Napoli
Avv. Alessio Cicchinelli – Con la sentenza in commento, il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca impugnava la sentenza del T.A.R. Calabria, sede di Catanzaro,  con la quale quest’ultimo condannava il MIUR a provvedere alla riassegnazione di un insegnante di sostegno specializzato in lingua braille.

Il Consiglio di Stato ha posto un’importante pietra miliare sull’argomento, rigettando tutti i motivi di appello del MIUR e andando ben oltre la richiesta di specializzazione e conoscenza del braille.
Anzitutto ha accertato il diritto dell’alunna ad avere un insegnante di sostegno specializzato nella lingua braille. A parere del Collegio, infatti, il docente di sostegno deve essere dotato delle conoscenze tecniche necessarie ad affrontare e gestire l’handicap dell’alunno con il quale si deve relazionare.
Pertanto, deve avere una conoscenza approfondita sia dei mezzi espressivi cui si serve l’alunno per comunicare sia delle tecniche di insegnamento che possano consentirgli di svolgere il proprio compito in modo ottimale.
Inoltre, il Consiglio di Stato si è spinto fino a ritenere che il diritto del disabile all’istruzione ed all’integrazione scolastica è rilevante al punto da obbligare la scuola a reperire un insegnante di sostegno specializzato, attingendo anche a canali differenti dal mero utilizzo delle graduatorie.

Avv. A. Cicchinelli

Sul punto, l’art. 13, co. 3, della L. 104/92 è chiaro, poiché dispone che nelle scuole di ogni ordine e grado “fermo restando l’obbligo degli enti locali di fornire l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l’assegnazione di docenti specializzati”.

Scarica la sentenza integrale: sentenza

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