NESSUNA SANATORIA – I DM restano fuori dalle GAE

Con le due sentenze gemelle, la n.4 e n.5 del 2019, l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha ribadito il  principio di cui alla sentenza n. 11 del 2017 : “Il solo diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 non costituisce titolo sufficiente per l’inserimento nelle Gae del personale docente ed educativo”.

A questa decisione si è pervenuti dopo che la Sesta Sezione, con ordinanza collegiale 4 dicembre 2018, n. 668, aveva rimesso all’Adunanza plenaria sette questioni di diritto, tra cui il   riconoscimento del “diritto” erga omnes  all’inserimento nelle GAE a tutti i soggetti che hanno conseguito il diploma magistrale entro l’a.s. 2001/2002 e non solo alle parti dei  giudizi all’uopo instaurati presso il TAR.

L’Adunanza plenaria, all’esito della camera di consiglio del 12 dicembre 2018, fissata per la decisione “definitiva” sull’istanza cautelare, con ordinanza 13 dicembre 2018, n. 2,

  1. a) respingeva l’istanza cautelare;
  2. b) per l’effetto, revocava la misura cautelare provvisoria concessa dalla Sesta Sezione con ordinanza n. 5383 del 2018;
  3. c) fissava per la discussione del merito l’udienza pubblica del 20 febbraio 2019, data nella quale la causa è stata trattenuta per la decisione.

Il Consiglio di Stato, nella sua decisione, ha preliminarmente evidenziato il  conflitto tra diverse categorie di docenti precari, titolari di interessi fra loro confliggenti: da un lato, quelli titolari del solo diploma magistrale; dall’altro, quelli che, oltre al diploma, hanno superato un concorso o un esame abilitante o, comunque, conseguito la laurea in scienza della formazione. E ha deciso che consentire ai primi l’accesso alle GAE significa penalizzare i secondi pur sottolineando che : l’impatto sociale non è, quindi, unilaterale, ma è bilaterale, nel senso che è destinato comunque a verificarsi quale che sia la soluzione accolta.

La sentenza del 20 febbraio ha sancito sette principi di diritto ed in particolare al  n.  6 ha statuito che:; Il possesso del solo diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 non costituisce titolo sufficiente per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo istituite dall’articolo 1, comma 605, lett. c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Ovviamente sono fatti salvi i diritti di chi ha una sentenza passata in giudicato favorevole all’inserimento dei diplomati magistrali nelle GAE, i cui relativi effetti “positivi” rimangono, però,  circoscritti alle sole parti di quei giudizi.

Nessuna sanatoria, quindi.

Avv. Francesco Carbone

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