Disabilità e giudizio di non ammissione all’anno scolastico successivo: condizioni di ammissibilità.

Pubblicati i posti in deroga per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I e II grado Napoli

Secondo il T.A.R. Lazio, sede di Roma, deve ritenersi illegittimo il giudizio di non ammissione alla classe successiva di un alunno  portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, co. 3, L. n. 104/92, laddove l’Amministrazione scolastica non abbia provveduto a redigere ed attuare il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.), quale atto  finalizzato a garantire agli alunni portatori di handicap una particolare forma di tutela, realizzabile mediante la predisposizione congiunta ovverosia concordata e definita da varie figure professionali specifiche, dotate di idonee e qualificate competenze in materia di disabilità psico – fisica e delle correlative misure di contrasto ad essa.

Avv. A. Cicchinelli
Qui il testo della sentenza: sentenza
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