Precedenza per il figlio del genitore disabile nei trasferimenti interprovinciali, un’aporia da sanare.

Il figlio che assiste il genitore in situazione di gravità, ai sensi dell’articolo 13 del CCNI sulla Mobilità relativo al triennio 2019/2022, non ha diritto ad usufruire della precedenza nei trasferimenti interprovinciali, la precedenza invece é riconosciuta ai genitori anche adottivi del disabile nonché a chi esercita la tutela legale, al fratello o alla sorella in caso i genitori siano entrambi deceduti o siano entrambi inabili, infine la precedenza spetta al coniuge della persona disabile.

Solo il figlio che assiste il padre o la madre disabile grave non ha diritto alla precedenza nei trasferimenti tra provincie diverse.

Ma il CCNI fa qualcosa in più, limita la fruizione della precedenza per il figlio alla sola assegnazione provvisoria interprovinciale, quindi per i trasferimenti, no, per le assegnazioni provvisorie, sì.

Il diritto sancito dall’art. 33 comma 5 della 104/92, richiamato dall’art. 601 del D.Lvo 297/94, viene riconosciuto per la mobilità annuale, ma é negato per quella definitiva.

Una legge non può allo stesso tempo garantire e negare un diritto.

Sul problema recentemente ( trasferimenti per l’a.s. 2018/19) sono intervenuti ripetutamente i giudici del lavoro, non da ultimo i tribunali di Reggio Emilia e Napoli, che hanno riconosciuto il diritto dei ricorrenti alla precedenza nei trasferimenti interprovinciali anche al figlio che assiste il genitore disabile in situazione di gravità, considerando nulla la parte del CCNI, art.13 punto IV che lo esclude.

In particolare, il Giudice del Lavoro di Cagliari, con ordinanza cautelare ex art. 700 di pochi mesi fa, ha riconosciuto che  “è evidente un trattamento discriminatorio tra i docenti in quanto se il diritto di precedenza è attribuito nella mobilità provinciale e nella procedura di assegnazione provvisoria a fortiori non può essere escluso in quella interprovinciale perché è proprio nei trasferimenti tra province diverse e lontane che diventa, sul piano oggettivo e logistico, difficile se non impossibile provvedere alle cure del familiare disabile ed ancor di più se il docente è l’unico referente”.

Ma vi è di più! Anche il Tar Lazio – Roma, con Ordinanza n. 3634/2018, emessa dalla Sezione Terza Bis, ha accolto il ricorso di una docente, figlia, referente unica, di genitore disabile, a cui era stata preclusa la precedenza nella mobilità interprovinciale ed ha sospeso l’Ordinanza Ministeriale sulla mobilità 2018/2019.

Peccato che, nonostante tali evidenze, i Sindacati e il Miur nel sottoscrivere il nuovo contratto triennale lo scorso 19 aprile non ne abbiano tenuto conto.

Libero Tassella.

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