Abilitazione per tutti i docenti con tre anni di servizio.

Emendamento presentato al Senato con la firma di Pittoni, Saponara, Barbaro, Rufa

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1.1

All’articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, così come integrato e modificato dalla

legge 30 dicembre 2018 n. 145, è aggiunto il seguente comma 3:

        ”3. In sede di prima applicazione del presente decreto legislativo e nelle more

dell’espletamento dei concorsi ordinari di cui all’articolo 2 sono istituiti presso le Università e

presso gli Istituti del sistema AFAM percorsi annuali di specializzazione finalizzati al rilascio

dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria. I suddetti corsi sono riservati, senza

l’espletamento di alcuna procedura selettiva, a tutti coloro che abbiano prestato almeno 3 anni di

servizio anche non continuativi nelle scuole del sistema pubblico italiano di istruzione e

formazione, ivi compresi i docenti del sistema di le FP purché gli insegnamenti svolti siano

ricompresi nelle classi di concorso previste dalle disposizioni vigenti, e che siano in possesso di

idoneo titolo di studio, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure

selettive per l’accesso a corsi di specializzazione all’insegnamento nella scuola secondaria; i percorsi

di specializzazione sono altresì riservati a tutto il personale docente in servizio nelle scuole statali

con contratto a tempo indeterminato e in possesso dei requisiti di accesso previsti per la classe di

concorso prescelta e ai dottori di ricerca. Qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla

programmazione delle attività didattiche delle Università o delle Istituzioni AFAM, il Ministro

dell’istruzione, dell’università e della ricerca determina con proprio atto la ripartizione, a domanda,

dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo

svolgimento dei corsi in annualità diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che

rispettino l’esperienza lavorativa specifica ed il merito.”».

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