Le assenze, determinate da chiusura delle scuole per causa di forza maggiore sono pienamente legittimate e quindi non devono essere recuperate dal personale della scuola, docenti ed Ata. Essendo il nostro rapporto di lavoro tipo civilistico, il riferimento normativo è l’art.1256 del Codice Civile, per cui l’obbligazione si estingue quando per una causa non imputabile al debitore ( personale docente …