Sospensione dell’attività didattica e gli obblighi di servizio per i docenti.

Ho già trattato questo argomento, ma torno volentieri ancora su questa questione non questione, tale solo perché alcuni dirigenti vogliono comunque costringere i docenti a scuola con l’obbligo di firma nel periodi che vanno dal primo settembre all’inizio delle lezioni e dalla fine delle lezioni al 30 giugno, termine delle attività didattiche. Lo ribadiamo fino alla noia, non c’è una legge, un contratto, una disposizione ministeriale che possa imporre la presenza in servizio del docente nei periodi in cui non si svolgono le lezioni, se non per le sole attività funzionali di insegnamento nel limite di 40 + 40 ore annuali, previste dal CCNL 2018. Oltre agli scrutini finali e agli esami di scuola media e di Stato, trattasi delle riunioni per i consigli di classe, di interclasse, di intersezione rispettivamente nella scuola secondaria, primaria e dell’infanzia, per i collegi dei docenti, per le riunioni di dipartimento; attività collegiali che sono inserite e calendarizzate nel piano delle attività, deliberato dal Collegio dei Docenti a settembre. Ricordo che gli insegnanti di scuola secondaria di secondo grado, a tempo indeterminato e determinato con supplenza annuale al 30 giugno o al 31 agosto, ai sensi dell’ annuale OM relativa agli Esami di Stato, sono a disposizione della scuola , da intendere come reperibili ma non presenti a scuola, fino al 30 giugno, per eventuale sostituzione dei commissari interni e assicurano la presenza a scuola solo nei giorni delle prove scritte. La sentenza del Consiglio di Stato dell’8.5.2017 ha escluso l’imposizione da parte del DS della presenza a scuola del docente indipendentemente dalle attività programmate. La sentenza del Giudice del Lavoro di Napoli n. 5344 del 2006 afferma che durante la sospensione delle lezioni, possono essere effettuate solo attività funzionali di insegnamento di carattere collegiale, previste nel piano annuale deliberato dal Collegio dei Docenti a settembre ed eventualmente integrato successivamente, sempre con delibera del Collegio. Infine citiamo l’art.1256 del codice civile, sempre citato in questi casi, secondo il quale l’obbligazione si estingue quando per una causa non imputabile al debitore la prestazione diventa impossibile. Il Dirigente Scolastico quindi, per le norme pattizzie e per una consolidata giurisprudenza, non può in alcun modo imporre ai docenti l’obbligo di servizio e di firma nei periodi di sospensioni delle lezioni. Un ordine di servizio del DS che impone la presenza a scuola nei periodi in cui non si svolgono le lezioni è illegittimo, va immediatamente contestato ( atto di rimostranza) e se non ritirato va impugnato al Giudice del Lavoro. Si precisa infine che per lo sforamento delle 40 ore previste per i Collegi dei Docenti, ivi comprese le attività di programmazione e di verifica, l’informazione alle famiglie sui risultati intermedi e finali degli alunni, il docente ha diritto ad un compenso lordo di 17,50 euro per ogni ora aggiuntiva alle 40 previste dal CCNL. Per le attività dei consigli di classe, per le quali sono previsti impegni di massima per n.40 ore, per lo sforamento delle ore, non è prevista alcuna retribuzione.

Libero Tassella

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