Inclusione scolastica degli studenti con disabilità, articolo 1, commi 180 e 181, lettera c
Punti qualificanti
Il decreto legislativo pone le basi per rafforzare e implementare l’inclusione scolastica, tema che da sempre è all’attenzione della scuola italiana. Obiettivo della riforma è quello di rafforzare il concetto di “scuola inclusiva”, attraverso il coinvolgimento di tutte le componenti scolastiche e rafforzando il ruolo della famiglia e delle associazioni nei processi di inclusione.
In particolare, lo schema di decreto:
rafforza la partecipazione e la collaborazione delle famiglie e delle associazioni nei processi di inclusione scolastica;
definisce puntualmente i compiti spettanti a ciascun attore istituzionale coinvolto nei processi di inclusione (Stato, Regioni ed Enti locali);
incrementa ulteriormente la qualificazione professionale specifica delle Commissioni mediche per gli accertamenti in età evolutiva;
introduce il modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) adottata dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS) nell’ambito del nuovo Profilo di funzionamento, che sarà elaborato dall’Unità di Valutazione Multidisciplinare, con la partecipazione della famiglia, di coloro che hanno in carico la persona con disabilità, nonché
garantendo la partecipazione della scuola;
introduce una nuova procedura per il sostegno didattico che sia maggiormente qualificata e tenga conto del Profilo di funzionamento;
riordina e rafforza i Gruppi di lavoro per l’inclusione scolastica;
definisce una nuova dimensione del Piano Educativo Individualizzato (PEI), che diverrà parte integrante del Progetto Individuale;
prevede la misurazione della qualità dell’inclusione scolastica nei processi di valutazione delle scuole;
prevede una formazione specifica per il personale docente, dirigente ed ATA;
introduce un nuovo percorso di formazione iniziale per i docenti di sostegno nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria attraverso una implementazione dei crediti formativi; per la scuola secondaria, la nuova disciplina è invece contenuta
nel decreto legislativo sulla “formazione iniziale”.
In generale, il decreto si occupa dell’inclusione scolastica delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104 del 1992 sin dalla scuola dell’infanzia. È specificato che l’inclusione scolastica è attuata mediante la definizione e la condivisione del Piano Educativo Individualizzato
(PEI) che è parte integrante del Progetto Individuale, di cui all’articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328.
Articoli 3-7 — Competenze e certificazione
Sono individuate e riordinate le prestazioni e le competenze per l’attuazione dell’inclusione scolastica fra Stato, Regioni ed Enti locali. Principale novità del testo è che, per la prima volta, si terrà conto della presenza in ciascuna scuola di alunni con disabilità, nonché del genere di ciascuno studente per l’attribuzione del personale ATA.
Sempre per la prima volta, nei processi di valutazione delle scuole si terrà conto, attraverso la definizione di specifici indicatori, del livello di inclusività raggiunto da ciascuna istituzione scolastica.
Attraverso alcune modifiche alla legge n. 104 del 1992 viene disciplinato un nuovo assetto delle Commissioni mediche, prevedendo che, nei casi di persone in età evolutiva, le stesse siano composte da un medico specialista in medicina legale e da due medici specialisti scelti fra quelli in pediatria o in neuropsichiatria infantile o nella specializzazione inerente la condizione di salute del soggetto, integrate da un assistente specialistico individuato dall’ente locale; è confermata sia la presenza del medico INPS che delle associazioni storiche.
Si stabilisce che, successivamente all’individuazione della condizione di disabilità, venga redatto, da parte dell’Unità di valutazione multidisciplinare, un Profilo di funzionamento secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) adottata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Il Profilo di funzionamento, che sostituisce la “diagnosi funzionale” e il “profilo dinamico-funzionale”, definisce la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali necessarie per l’inclusione scolastica di cui il bambino, l’alunno o lo studente ha bisogno per una piena inclusione scolastica ed è documento essenziale per l’elaborazione del PEI e del Progetto individuale.
Articoli 6-9 — PEI, PI e Gruppi per l’inclusione
Il PEI, nell’ambito della progettazione integrata, è elaborato con la necessaria partecipazione delle famiglie e di tutti i professionisti esterni assegnati alla persona disabile e alla classe. Nell’ambito del PEI, nell’ottica di una scuola pienamente inclusiva, la progettazione e l’azione educativa è esercitata dai docenti contitolari o dal consiglio di classe che programma,
unitamente al docente di sostegno, nonché con il supporto dell’unità di valutazione multidisciplinare, le strategie didattico-educative per il successo formativo del bambino, dell’alunno e dello studente.
Vengono altresì definite le modalità e i contenuti del Piano per l’inclusione che, per la prima volta, rappresenta il principale documento programmatico-attuativo della scuola in materia di inclusione; esso è parte integrante del Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF).
Viene modificata la legge n. 104 del 1992, attraverso la definizione dei nuovi gruppi per l’inclusione scolastica.
È istituito il Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (GLIR) che ha compiti di consulenza e proposta all’Ufficio Scolastico Regionale (USR) per la definizione, l’attuazione e la verifica degli accordi di programma.
È istituito il Gruppo per l’inclusione territoriale (GIT), per ogni ambito territoriale, che avrà un ruolo fondamentale nella definizione delle risorse per il sostegno didattico, come proposte dalle singole scuole.
È istituto presso ciascuna istituzione scolastica il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI), con compiti di programmazione, proposta e supporto.
Articoli 10-12 — Quantificazione e docenti
È descritta la modalità di quantificazione, richiesta e assegnazione delle risorse per il sostegno didattico. La proposta di quantificazione delle ore di docenza di sostegno, a cura del dirigente scolastico, avviene dopo una fase di analisi dei singoli PEI e la determinazione del piano di inclusione dell’istituto scolastico, in un’ottica di progettazione integrata.
Il dirigente scolastico, sentito il GLI, trasmette la proposta al GIT che, in qualità di organo tecnico dell’USR, opera una verifica della documentazione e della coerenza delle richieste di organico e formula una proposta all’USR. Quest’ultimo, infine, provvede ad assegnare le risorse nell’ambito dell’organico dell’autonomia.
Viene ribadita l’istituzione delle sezioni per il sostegno didattico all’interno dei ruoli del personale docente. La permanenza sui posti di sostegno resta di 5 anni scolastici.
È introdotta una nuova disciplina per l’accesso alla carriera di docente per il sostegno didattico nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, attraverso l’istituzione di un Corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale annuale. La scuola secondaria è invece disciplinata nel decreto legislativo sulla formazione iniziale.
Articolo 14 — Continuità del progetto educativo e didattico
Per la prima volta si prevede che il dirigente scolastico possa proporre ai docenti dell’organico dell’autonomia, purché in possesso della specializzazione, anche attività di sostegno didattico; inoltre, in sede di conferimento delle supplenze, in caso di fruttuoso rapporto docente-discente e sulla base di eventuale richiesta della famiglia, il contratto a tempo determinato potrà essere prorogato al medesimo docente per l’anno scolastico successivo.
Articolo 15 — Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica
È elevata a livello di fonte di rango primario, l’istituzione dell’Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica, presieduto dal Ministro e composto da tutti gli attori istituzionali coinvolti nei processi di inclusione, comprese le associazioni e gli studenti, che supporta il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Articolo 16 — Istruzione domiciliare
È ricondotta a norma di rango primario l’istruzione domiciliare al fine di garantire il diritto all’istruzione e alla formazione per gli alunni e studenti per i quali sia accertata l’impossibilità della frequenza scolastica per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione, a causa di gravi patologie certificate, anche attraverso la definizione di progetti che possono avvalersi dell’uso delle nuove tecnologie.
Articolo 19 — Decorrenze
È prevista una gradualità degli interventi, al fine di consentire l’adozione dei necessari provvedimenti attuativi nonché per assicurare idonee misure di accompagnamento.
L’assetto complessivo (con particolare riferimento alle innovazioni introdotte in materia di certificazione e quantificazione delle risorse per il sostegno didattico), decorrerà dal primo gennaio 2019.