Rettifiche alle graduatorie ad esaurimento della scuola secondaria di I e II grado. (prot. 10951)
IL DIRIGENTE
VISTO il D.Lgs. 16/4/199, n. 297, e successive modificazioni ed integrazioni, – Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTA le legge 03/05/1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
VISTO il D.M. n. 123, del 27/03/2000, recante il Regolamento sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui alla legge n. 124/99;
VISTA la Legge 27/12/2006, che all’art. 1, c. 605, lett. c), dispone la trasformazione delle graduatorie permanenti di cui alla legge 4/6/2004, n. 143, in graduatorie ad esaurimento;
VISTO il D.M. n. 235 del 1° aprile 2014, con cui è stato disposto l’aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento per gli anni scolastici 2014/15, e 2015/16 e 2016/17, relative al personale docente ed educativo;
VISTO il proprio decreto prot. n. 3151 del 26 agosto 2014, con il quale sono state pubblicate le graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado e del personale educativo, per il triennio 2014/15, 2015/16 e 2016/17, ad eccezione delle graduatorie delle scuole speciali per i minorati della vista e dell’udito;
VISTA la proroga della validità delle graduatorie in parola per l’a.s. 2017/18 scaturita dalla legge 107/2015;
VISTO il D.M. n. 400 del 12 giugno 2017, con cui è stato disposto l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, valevoli per il triennio scolastico 2014/2017 – operazioni di carattere annuale. Adeguamento alle nuove classi di concorso istituite con il D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19
VISTE le graduatorie ad esaurimento formulate ai sensi del citato D.M. 400/2017;
VISTA la sfavorevole ordinanza n. 4880/2017, con la quale il T.A.R.- LAZIO – Sezione Terza Bis –,(rinviando alle motivazioni di cui alla sentenza n. 9234/2017, nonché alla nota del MIUR di cui al prot. n. 35937 del 17/08/2017, con la quale gli Uffici Scolastici Regionali sono stati invitati a conformarsi al principio ivi espresso, provvedendo all’inserimento in seconda fascia delle graduatorie d’Istituto dei ricorrenti diplomati ITP “previa valutazione caso per caso circa l’effettiva corrispondenza delle nuove classi di insegnamento”), ha accolto l’istanza cautelare richiesta con il ricorso n. 7891/2017, promosso da vari docenti, avverso il D.M. n. 400 del 12 giugno 2017, nella parte in cui non consente l’inserimento nelle citate graduatorie ad esaurimento dei docenti abilitati siccome muniti di diploma di istruzione superiore, titoli utili per l’accesso alle classi di concorso per gli insegnamenti di materie tecnico-pratiche di cui al D.P.R. 19/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
RITENUTO, pertanto, nelle more della definizione del giudizio di merito, di dover dare esecuzione alla sopracitata Ordinanza n. 4880/2017, emessa dal T.A.R.- LAZIO – Sezione TERZA Bis –
DISPONE
Art. 1 – Le premesse costituiscono parte motiva del presente provvedimento.
Art. 2 – Le graduatorie ad esaurimento definitive per il personale docente delle Scuole di Istruzione Secondaria di I° e II° grado, pubblicate in data 26 agosto 2014, sono integrate come da elenco allegato, che è parte integrante del presente provvedimento.
ART. 3 – I ricorrenti sono inseriti “con riserva” nelle graduatorie ad esaurimento di questa Provincia nelle classi di concorso e con il punteggio indicato nel citato elenco, che non contiene, per effetto della legge sulla privacy, alcuni dati personali e sensibili concorrenti alla costituzione dello stesso.
Il citato inserimento, nelle more della definizione del ricorso pendente, non è preclusivo alla stipula di contratti di lavoro sia a tempo determinato che indeterminato, da stipularsi con clausola risolutiva espressa in esito al giudizio di merito;
ART. 4 – I Dirigenti Scolastici, nelle cui graduatorie di Istituto risultano inseriti i docenti di cui all’allegato elenco, apporteranno le dovute rettifiche alle stesse, inserendoli “con riserva” anche in prima fascia, assegnando il punteggio indicato ed attribuendo agli stessi eventuali contratti a tempo determinato con clausola risolutiva espressa in esito al giudizio di merito.
Art. 5 – Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei tempi e nei modi previsti dalla vigente normativa.
IL DIRIGENTE
Maria Teresa De Lisa
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